Soglia di ricavi non superiori a 5 milioni da determinare per ogni tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito

Di Pamela ALBERTI

Per fruire del credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili di cui all’art. 28 del DL 34/2020 sono previsti determinati requisiti, sui quali l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della circolare n. 14/2020, ha fornito indicazioni.

Anzitutto, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL “Rilancio”. Posto che il DL è entrato in vigore il 19 maggio 2020, per i soggetti “solari” occorre fare riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. L’Agenzia ha precisato che per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.

Quanto all’individuazione della soglia di ricavi/compensi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. In particolare, per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (soggetti “solari”), ovvero, in mancanza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.

Si evidenzia che le strutture alberghiere e agrituristiche possono beneficiare dell’agevolazione a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (art. 28 comma 3 del DL 34/2020). Nonostante l’Agenzia non lo precisi espressamente, si rileva che non è invece previsto alcun esonero per tali soggetti con riferimento al requisito del calo del fatturato.

L’art. 28 comma 5 del DL 34/2020 prevede che, ai soggetti esercenti attività economica, il credito d’imposta spetti a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, la circ. n. 14/2020 (§ 4) rimanda ai chiarimenti contenuti nella circ. n. 9/2020 (§ 2.2.5).

In particolare, viene precisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’art. 28 del decreto “Rilancio”, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Ad esempio, secondo la circolare n. 14/2020, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative a operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

L’Agenzia precisa inoltre che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; per cui il credito d’imposta potrebbe anche spettare solo per uno dei mesi previsti.
Nessuna indicazione è invece stata fornita con riferimento ai soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso del 2019, in particolare dopo il periodo di riferimento per valutare la sussistenza del requisito del calo del fatturato. L’assenza di tale requisito potrebbe escludere dall’agevolazione. Si auspica che la questione venga risolta in sede di conversione in legge del DL 34/2020.

Per gli enti non commerciali, viene precisato che non è prevista la verifica del calo del fatturato con riferimento all’attività istituzionale.
Nel caso in cui l’ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma. Relativamente al canone di locazione corrisposto per la sola parte relativa all’attività commerciale, l’ente deve verificare entrambi i requisiti (limite dei 5 milioni e calo del fatturato).