Trasmissione telematica mediante l’applicazione desktop telematico o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate

Di Pamela ALBERTI

In arrivo il modello e le relative istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto, che dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante l’applicazione desktop telematico o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Stando alle bozze, nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e deve essere inviato esclusivamente tramite PEC all’Agenzia delle Entrate (unitamente all’autocertificazione richiesta in tal caso).

In merito ai soggetti beneficiari, viene previsto che il richiedente debba dichiarare, barrando l’apposita casella, di “essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell’art. 25 del decreto (liberi professionisti e lavoratori dello spettacolo)”.
L’unica indicazione di rilevo riguarda il fatto che il contributo non spetta nel caso la partita IVA del richiedente sia stata attivata dopo il 30 aprile 2020, poiché la norma stabilisce che il contributo è finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica (un’eccezione a tale regola è prevista per l’erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius, soggetto persona fisica, titolare di partita IVA prima di tale data).

Quanto ai requisiti, occorre barrare la casella corrispondente alla fascia di ricavi/compensi relativi al 2019 (per i soggetti “solari”), vale a dire: non superiori a 400.000 euro (a cui corrisponde un contributo pari al 20% della differenza tra fatturato di aprile 2019 e 2020); superiori a 400.000 e fino a un milione (contributo 15%); superiore a uno e fino a 5 milioni (contributo 10%).

Ai fini della determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, le istruzioni alla compilazione del modello riportano una tabella riepilogativa con i campi della dichiarazione dei redditi 2020 (relativa al 2019) ai quali fare riferimento (in calce all’articolo). Tuttavia, la maggior parte dei soggetti non avranno ancora presentato il modello REDDITI 2020 alla data di presentazione dell’istanza, per cui sarà necessario un controllo ex post.

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello IVA 2020); se non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.

Nella bozza di istanza occorre poi riportare negli appositi campi l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. A tal fine devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile, comprese le note di credito. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.

In assenza dei dati relativi all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l’attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019. In tali casi, l’importo del contributo sarà pari a quello minimo previsto (1.000 per le persone fisiche, 2.000 per altri soggetti). L’importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l’attività sia iniziata nel corso del mese di aprile (in linea generale, secondo le bozze di istruzioni il ragguaglio sembra non dover mai essere operato ai fini del calcolo del contributo).

Per soggetti che hanno indicato nell’istanza, barrando le corrispondenti caselle, di avere iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero di avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “COVID-19”, se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa, a tale differenza si applicherà la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore). Nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo.

MODELLO DICHIARATIVO RICAVI/COMPENSI REGIME PUNTAMENTI
PF Ricavi Contabilità ordinaria RS116
Contabilità semplificata RG2, col. 2
Compensi RE2, col. 2
Ricavi/Compensi Regime L. 190/2014 da LM22 a LM27, col. 3
Ricavi/Compensi Regime DL n. 98/2011 LM2
SP Ricavi Contabilità ordinaria RS116
Contabilità semplificata RG2, col. 5
Compensi RE2
SC Ricavi RS107, col. 2
ENC Ricavi Contabilità ordinaria RS111
Contabilità semplificata RG2, col. 7
Regime forfetario art. 145 TUIR RG4, col. 2
Contabilità pubblica RC1
Compensi RE2