L’OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 6

Di Stefano DE ROSA

Le società che nella fase di preparazione del bilancio (ad esempio, quello chiuso al 31 dicembre 2019), ricorrendone le condizioni, decidano di esercitare la facoltà di deroga al presupposto della continuità aziendale previsto dall’art. 7 del DL 23/2020 (il cui Ddl. di conversione, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, sarà votato oggi in Senato per l’approvazione definitiva), devono fornire adeguata informativa in Nota integrativa anche nei casi in cui nell’arco temporale futuro di riferimento (pari ad almeno dodici mesi dalla data di bilancio), non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.
In particolare, in tali fattispecie deve essere fornita una descrizione delle circostanze e, per quanto possibile e attendibile, dei “prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società”.

Tali precisazioni sono state inserite al § 13 della versione definitiva, pubblicata ieri dall’Organismo italiano di Contabilità (OIC), del documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, che aggiorna il testo (in bozza) che era stato posto in consultazione fino allo scorso 3 maggio (si veda “Bilanci 2019 in continuità anche con significative incertezze anteriori all’emergenza” del 30 aprile 2020) e che resterà in vigore fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

Con particolare riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 (non ancora approvati al 23 febbraio 2020), si evidenzia come possano avvalersi della deroga le società per le quali, sulla base delle informazioni disponibili a tale data, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione:
– del § 21 dell’OIC 11, secondo cui la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività;
– oppure del successivo § 22, relativo alle situazioni in cui la direzione aziendale identifichi significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a operare in continuità.

Nel documento in esame si è voluto, pertanto, fare riferimento a tutti i fatti successivi (e non solo a quelli successivi al 23 febbraio 2020, per non creare situazioni di incertezza) che possono incidere sulla continuità aziendale (cosiddetti fatti successivi non adjusting, tra i quali rientra la pandemia). Qualora, una volta verificate le suddette condizioni, gli amministratori decidano di fruire della deroga, il bilancio dovrà essere redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei §§ 23 e 24 dell’OIC 11 (di seguito descritti) e del § 59 c) dell’OIC 29 (relativo ai fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale).

Non è, invece, possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio la società si trovava nelle condizioni descritte:
– al § 23 dell’OIC 11, relativo a situazioni in cui non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività (ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c.);
– ovvero al § 24 dell’OIC 11, attinente ai casi in cui venga accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c.

Con riferimento alle disclosure di bilancio, si sottolinea come restino ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa (oltre a quelle, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, da riportare nella Relazione sulla gestione), comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19. Pertanto, le società che optano per l’attivazione della deroga dovranno descrivere nella Nota integrativa, a seconda delle specifiche situazioni che si possono presentare, eventuali:
–  significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (fornendo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze);
– circostanze per cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. Adeguato spazio, in tali fattispecie, dovrà essere dedicato ai prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.