Il Ddl. di conversione del decreto liquidità chiarisce che tra i beneficiari rientrano anche le associazioni professionali e le società tra professionisti

Di Enrico ZANETTI

Garanzia al 100% su finanziamenti fino a 30.000 euro con durata fino a 10 anni e, per le rinegoziazioni di debito, obbligo di erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25%.
Queste le principali novità all’art. 13 del DL 23/2020, approvate ieri dalla Camera in sede di conversione del decreto liquidità (che passerà ora all’esame del Senato), con riguardo alla disciplina del rilascio, su finanziamenti bancari, di garanzie pubbliche “straordinarie COVID”, per il tramite del Fondo centrale per le PMI.

Per quanto riguarda i prestiti con garanzie pubbliche del 100%, la versione originaria della lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020 prevedeva che il finanziamento dovesse avere un preammortamento minimo di 24 mesi, una durata massima di 72 mesi e un importo massimo, comunque non superiore a 25.000 euro, pari al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario risultanti dall’ultimo bilancio o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla domanda di garanzia, con possibilità di utilizzare altra idonea documentazione (anche mediante autocertificazione) limitata ai beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

La “nuova” lett. m), post passaggio alla Camera, chiarisce anzitutto che tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni professionali e le società tra professionisti (non soltanto, quindi, gli esercenti arti e professioni in forma individuale), nonché gli agenti e subagenti di assicurazione e i broker, dopodiché:
– alza da 25.000 a 30.000 euro il tetto massimo del finanziamento;
– sostituisce il parametro unico del 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata, con i due parametri di cui ai num. 1) e 2) della lett. c), ossia, alternativamente, il doppio della spesa salariale annua del 2019 o dell’ultimo anno disponibile o il 25% del fatturato 2019;
– consente di ricorrere a idonea documentazione, diversa dall’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata (anche mediante autocertificazione), alla generalità dei beneficiari e non più soltanto a quelli costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

Al fine di consentire di beneficiare delle più favorevoli norme in materia di importo massimo e durata del finanziamento, viene altresì inserita una nuova lett. m-bis), ai sensi della quale, per i finanziamenti concessi con le garanzie di cui alla lett. m) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Liquidità, “i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni”.

Viene inoltre previsto che la garanzia al 100% di cui alla lett. m) possa essere rilasciata anche a beneficiari finali che presentano esposizioni classificate prima del 31 gennaio 2020 come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo la circ. n. 272/2008 di Banca d’Italia, se alla data di richiesta del finanziamento tali esposizioni non sono più classificabili come credito deteriorato ai sensi dell’art. 47-bis del regolamento (Ue) 26 giugno 2013 n. 575.

Peraltro, la nuova lett. g-ter) fa rientrare nella platea dei beneficiari di tutte le garanzie, non solo quelle al 100% di cui alla lett. m), ferma restando però l’esclusione per quelle relative alle operazioni di “rinegoziazione del debito” di cui alla lett. e), i soggetti con esposizioni classificate a inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate già prima del 31 gennaio 2020 che sono state oggetto di concessioni da parte del finanziatore, ivi compreso il caso in cui sia trascorso meno di un anno da quando le concessioni sono state accordate, se però alla data del 9 aprile 2020 tali esposizioni non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle concessioni e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Per le operazioni di “rinegoziazione del debito” di cui alla lett. e), non comprese, come accennato, tra quelle per le quali il rilascio delle garanzie può estendersi a beneficiari con le predette esposizioni, le novità consistono invece nel fatto che, per fruire della garanzia pubblica nella misura dell’80% rilasciata dal Fondo PMI, non basta più l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari al 10%, bensì al 25%, fermo restando che tale maggiore percentuale varrà solo per i finanziamenti deliberati in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 23/2020 (fino ad allora continua a valere la regola del 10% di credito aggiuntivo).