La motivazione della sussistenza degli indici di fraudolenza deve essere più rigorosa se non è contestata la bancarotta fraudolenta patrimoniale

Di Maria Francesca ARTUSI

Per la contestazione del reato di bancarotta documentale è necessario un accertamento rigoroso dell’elemento soggettivo del reato, distinguendo chiaramente le ipotesi fraudolente da quelle in cui ci si trova di fronte ad una mera trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili. Tale ultima situazione, infatti, può al più integrare il meno grave delitto di bancarotta semplice previsto dall’art. 217 del RD 267/1942.

Sulla scorta di tali argomentazioni, con la sentenza n. 15811 depositata ieri la Cassazione ha annullato (con rinvio) la condanna alla reclusione di due anni e sei mesi ordinata nei confronti del liquidatore di una srl, accusato di aver sottratto la documentazione contabile della società, impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Va ricordato che la bancarotta fraudolenta documentale, disciplinata dall’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942, prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (cfr. Cass. n. 43977/2017).

In giurisprudenza è, in proposito, già stato chiarito che l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il fine di recare pregiudizio ai creditori, consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno al citato art. 216 – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi competenti (Cass. n. 18634/2017).

Nel caso in esame, era stata contestata la sottrazione della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evocando altresì il profilo del dolo specifico, consistente nel fine di recare pregiudizio ai creditori, proprio delle condotte di occultamento e/o sottrazione. Ma la sentenza della Corte d’appello appare contraddittoria agli occhi dei giudici di legittimità in quanto, oltre a non confrontarsi motivatamente con il tenore dell’imputazione – che contestava, come si è detto, la fattispecie a dolo specifico di sottrazione –, ha affermato la responsabilità dell’imputato per la fattispecie a dolo generico di irregolare tenuta della contabilità senza alcun approfondimento del relativo elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.

Tra l’altro – viene precisato dalla pronuncia in commento – la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della condotta di tenuta irregolare delle scritture contabili deve essere maggiormente rigorosa allorquando non sia altresì contestata la bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ciò vale perché la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita spesso cela, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (“animus nocendi”) o di procurarsi un vantaggio (“animus lucrandi”), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all’occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale.

Viene, così, ritenuta illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore (o del liquidatore) che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (cioè da ciò che costituisce l’elemento materiale del reato). Nel caso di specie, si trattava tra l’altro di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, per cui si rende ancor più necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta; considerato che, in quest’ultimo caso, sarebbe integrato l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice (cfr. Cass. 23251/2014 e Cass. n. 26613/2019).