Le indennità dovrebbero ammontare a 600 euro per aprile e 1.000 euro per maggio
È atteso a giorni il decreto interministeriale con il quale saranno assegnate le risorse necessarie per l’erogazione dell’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.
L’art. 78 del decreto “Rilancio”, modificando l’art. 44 comma 1 del DL 18/2020 (“Cura Italia”), incrementa le risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, portandole a complessivi 1.150 milioni di euro, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Lo stanziamento iniziale del Fondo, pari a 300 milioni di euro, è stato portato a 500 milioni di euro dal DM 27 aprile 2020 n. 53073, al fine di consentire l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali private (DM 28 marzo 2020, per 280 milioni di euro) e ai lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio (DM 30 aprile 2020 n. 10, per 220 milioni di euro). In base all’impostazione del DL “Rilancio”, per quest’ultima categoria di lavoratori, le indennità per i mesi di aprile e maggio non sono più erogate a valere sul medesimo Fondo. Conseguentemente, i fondi disponibili per l’erogazione delle ulteriori indennità ai professionisti ammonterebbero a 650 milioni di euro.
Il prossimo decreto interministeriale, oltre a stanziare le risorse disponibili, dovrà definire l’importo (non definito nel DL “Rilancio”) cui ammonterà l’indennità per gli ulteriori mesi, i requisiti per la sua spettanza, nonché le modalità e i criteri da seguire per l’erogazione, eventualmente confermando le condizioni già indicate dal precedente DM 28 marzo 2020 per l’indennità di marzo.
A proposito di erogazione, le Casse di previdenza private si aspettano anche che il Governo proceda con il rimborso delle somme anticipate dagli enti per evadere le richieste di indennità relative al mese di marzo. Un passaggio necessario perché molti enti, considerato lo stop generalizzato al versamento dei contributi, sono a corto di liquidità e si trovano nella condizione di non poter anticipare ulteriori somme per pagare anche le indennità di aprile e maggio.
Quanto agli importi, stando alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Economia Gualtieri, le indennità dovrebbero ammontare a 600 euro per aprile e a 1.000 euro per maggio (si veda “Confprofessioni e sindacati: «I professionisti non sono solo persone»” del 23 maggio).
Relativamente alle condizioni per beneficiare dell’indennità, il DL “Rilancio” abroga l’art. 34 del DL 23/2020, rimuovendo il requisito dell’iscrizione esclusiva all’ente previdenziale privato da parte del professionista, e stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell’indennità, i beneficiari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure titolari di pensione (art. 78 commi 2 e 3 del DL 34/2020).
In base alla formulazione normativa, la disposizione sembrerebbe operare limitatamente alle indennità dei professionisti per i mesi di aprile e maggio 2020, come rifinanziate dal DL “Rilancio” (considerato il riferimento alle “indennità al comma 1”, ossia quelle “per i mesi di aprile e maggio 2020”), e non genericamente per le indennità ex art. 44 del DL 18/2020 (inclusa quella erogata ai professionisti per il mese marzo).
Infine, con un post su Facebook pubblicato ieri, la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha indicato che “il bonus di 600 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata che l’hanno già percepito a marzo verrà erogato anche per i mesi di aprile e maggio”. La puntualizzazione si è resa necessaria a causa di un passaggio dell’art. 86 del decreto “Rilancio” che sancisce il divieto di cumulo tra le indennità di cui agli artt. 78 del medesimo decreto e 44 del DL 18/2020.
Poiché entrambe le norme interessano le indennità erogabili per mensilità diverse con le risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, in base alla vigente disposizione, risulterebbe che coloro che hanno percepito l’indennità per il mese di marzo non potrebbero beneficiare di quelle per i mesi successivi. Le dichiarazioni della Ministra aprono a una lettura differente e fanno ben sperare per una correzione della norma nei successivi passaggi parlamentari.