Il costo IRAP potrebbe essere rilevato al netto del saldo 2019 non dovuto, valorizzando l’esistenza del debito alla chiusura dell’esercizio

Di Stefano DE ROSA e Silvia LATORRACA

L’art. 24 del DL “Rilancio” nella versione bollinata stabilisce che, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori nel 2019 a 250 milioni di euro, non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020.

In linea generale, l’emanazione delle norme agevolative contenute nel DL “Rilancio” rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio 2019 (per i soggetti “solari”) che, secondo il documento OIC 29, non devono essere recepiti nei valori di bilancio, perché di competenza dell’esercizio successivo, ma soltanto illustrati in Nota integrativa, se rilevanti.

Con specifico riferimento alle imposte, il documento OIC 25 stabilisce che “le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio”. Inoltre, “in sede di redazione del bilancio”, “il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio”.
Nonostante il principio contabile faccia riferimento alle sole “aliquote d’imposta” (che non sono state modificate dal DL “Rilancio”), sembra corretto riferire tale indicazione al complesso di norme applicabili ai fini della determinazione dell’imposta (sul quale ha, invece, inciso il decreto).

Tanto premesso, ove l’OIC 25 stabilisce che il costo è determinato in base alle disposizioni “vigenti alla data di bilancio”, sembrerebbe escludere che il componente di reddito da rilevare in bilancio possa essere influenzato anche da norme che sono state emanate in data successiva alla chiusura dell’esercizio.
In questo senso sembrerebbe propendere lo IAS 10, secondo cui “sono esempi di fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio” che non comportano rettifica degli importi rilevati in bilancio le “variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data chiusura dell’esercizio”. Tale affermazione non sembra del tutto allineata a quanto a quanto previsto dallo IAS 12, in base al quale “le passività … fiscali correnti … devono essere valutate al valore che si prevede di pagare alle … autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di chiusura dell’esercizio”.

Sulla base di quanto riportato, tenendo presente esclusivamente le tempistiche di emanazione del DL “Rilancio”, si potrebbe concludere che il costo relativo all’IRAP dovrebbe essere rilevato nel bilancio 2019 per il suo intero ammontare, senza considerare le disposizioni contenute nel decreto stesso. Nell’esercizio 2020 occorrerebbe, poi, rilevare una sopravvenienza attiva, pari al saldo IRAP 2019 non dovuto.

Va da sé che questo trattamento deve essere adottato dai soggetti che hanno approvato il bilancio 2019 entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto il DL “Rilancio” non era stato ancora emanato o annunciato.
Per i soggetti (presumibilmente più numerosi) che approveranno il bilancio 2019 nel termine di 180 giorni (con predisposizione del progetto di bilancio entro il 29 maggio), tale impostazione determinerebbe, evidentemente, la rilevazione di un costo superiore all’imposta effettivamente dovuta.

A ben vedere, il caso di specie si contraddistingue per il fatto che il DL “Rilancio” produce effetti non solo sull’imposta che sarà dovuta in riferimento all’esercizio 2020, ma anche in riferimento all’imposta “dovuta” per l’esercizio 2019. In sostanza, la norma in esame (ancorché emanata in data successiva alla chiusura dell’esercizio) incide retroattivamente sulle disposizioni “vigenti” alla data di chiusura dell’esercizio 2019.

Sotto altro profilo, premesso che secondo il documento OIC 29 devono essere recepiti nei valori di bilancio quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio, può essere utile osservare che l’obbligo di pagare l’IRAP (e, quindi, il relativo debito tributario) costituisce una condizione già esistente alla data di chiusura dell’esercizio.

Al riguardo, la newsletter OIC di maggio 2018 ha precisato che un fatto successivo non può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito non esistenti alla data di chiusura in quanto giuridicamente sorti nell’esercizio successivo, ma può solo determinare un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere a tale data.

In pratica “i fatti sopravvenuti di cui occorre tener conto in base all’OIC 29 servono a quantificare meglio le poste che attengono economicamente al bilancio dell’esercizio già chiuso … senza tuttavia cambiarne la natura” (circ. Assonime n. 15/2018).
Tali considerazioni porterebbero a rendere preferibile la rilevazione del costo relativo all’IRAP nel bilancio 2019 già al netto del saldo IRAP non dovuto, considerando, quindi, le norme contenute nel DL “Rilancio”.
Resta fermo che, in caso di approvazione del bilancio 2019 nel termine di 180 giorni, ove il progetto di bilancio sia stato approvato prima dell’entrata in vigore del decreto, gli amministratori dovranno modificare il progetto solo se l’evento successivo ha effetto rilevante (documento OIC 29).