Si tratta di lavoratori stagionali, intermittenti oppure occasionali, ai quali il DL Rilancio riconosce un’analoga indennità ad aprile e maggio

Di Paola RIVETTI

Mentre si apprestano ad essere rinnovate con il DL “Rilancio” le indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 30 aprile 2020 che stanzia 220 milioni di euro per l’erogazione di un’indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, ad alcune categorie di soggetti che erano rimaste escluse da altre misure di sostegno. Lo stesso decreto ha aumentato fino a 280 milioni di euro le risorse necessarie per l’erogazione dell’indennità ai professionisti iscritti a Casse private che non l’avevano ricevuta per il mese di marzo per incapienza dei fondi (si veda “Nuovi fondi per le indennità ai professionisti” dell’8 maggio 2020).
Per far fronte a queste misure, il Fondo per il reddito di ultima istanza è passato da un iniziale stanziamento di 300 a 500 milioni di euro. Per l’erogazione delle indennità anche nei prossimi mesi, stando alle ultime bozze disponibili, il DL “Rilancio” dovrebbe rifinanziare ulteriormente questo fondo portandolo alla cifra complessiva di 1,2 miliardi di euro.

Le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e a cui è riservata l’indennità regolata dal DM 30 aprile 2020 per il mese di marzo 2020 sono:
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020; per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
– incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, entro i limiti di spesa stanziati e non è imponibile ai fini IRPEF.

Per beneficiare della misura, alla data di presentazione della domanda, i predetti soggetti non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente, oppure titolari di pensione.

Inoltre, l’indennità non è cumulabile con:
– il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o l’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” (art. 19 del DL 18/2020);
– il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) (art. 20 del DL 18/2020);
– l’assegno ordinario in sostituzione di assegno di solidarietà in corso (art. 21 del DL 18/2020);
– il trattamento per CIG in deroga (art. 22 del DL 18/2020);
– le indennità di 600 euro per lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati di cui agli artt. 27282930 e 38 del DL 18/2020;
– l’indennità per i professionisti iscritti a Casse private (DM 28 marzo 2020);
– il reddito di cittadinanza.

Ai medesimi soggetti sopra indicati, il DL “Rilancio” dovrebbe riconoscere un’analoga indennità anche per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.