Il beneficio potrebbe essere applicabile soltanto in presenza di una contrazione del fatturato
Il c.d. DL “Rilancio”, all’oggetto del Preconsiglio dei Ministri di ieri, dovrebbe prevedere, per imprese e lavoratori autonomi in possesso di determinati requisiti, l’esclusione dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”) e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
Stando alle bozze della disposizione, destinatari dell’esclusione sarebbero i citati soggetti differenti da:
– Stato ed enti pubblici (di cui all’art. 74 del TUIR), indipendentemente dall’esercizio di attività commerciali;
– intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definite dall’art. 162-bis del TUIR.
Tali soggetti resterebbero quindi tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 secondo le consuete modalità ad essi applicabili.
Quanto al requisito dimensionale, è ancora in corso una discussione all’interno dell’Esecutivo. Stando alle bozze dell’articolato circolate nella giornata di ieri, la misura si dovrebbe applicare soltanto a:
– imprese con ricavi compresi tra 5 milioni e 250 milioni di euro;
– lavoratori autonomi con compensi compresi tra 5 milioni e 250 milioni di euro.
Il confronto nel Governo sarebbe ancora aperto su un ultimo requisito, quello della registrazione di perdite a causa dell’emergenza coronavirus. Peraltro, si starebbe lavorando all’ipotesi di estendere la misura alle piccole imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro.
Ieri il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato al Tg5 che i nodi politici sono stati sciolti e, annunciando l’approdo del testo in Preconsiglio, ha dichiarato che sarà eliminato “il saldo e acconto dell’IRAP che sarà dovuto a giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato, per alleviare la loro situazione in un momento così difficile e aiutarle a ripartire”.
Tornando ai testi circolati ieri, ci sarebbero coperture per circa 2 miliardi, a valere sui 10 miliardi già previsti per le imprese.
Per le imprese, i ricavi rilevanti sono individuati tramite un richiamo all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR. Dovrebbe, quindi, trattarsi dei c.d. ricavi “tipici”, vale a dire i corrispettivi delle:
– cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa
– cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Per quanto concerne le società di capitali e i soggetti IRPEF che calcolano l’IRAP ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 446/97, il criterio di individuazione dei ricavi suscita qualche perplessità, atteso che tali soggetti, per identificare i proventi in oggetto da contabilizzare nelle voci A.1 e A.5 del Conto economico, fanno riferimento ai principi contabili e non alle norme del TUIR, applicabili invece ai soggetti IRPEF in regime naturale.
Invece, in ordine ai lavoratori autonomi, il richiamo all’art. 54 comma 1 del TUIR appare coerente, dal momento che, nella determinazione della base imponibile IRAP, i compensi si assumono così come rilevanti ai fini IRPEF.
Sempre stando alle bozze dell’articolato, lo “sconto fiscale” in esame si applicherebbe a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si farebbe riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il beneficio spetterebbe anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi, sempre che ricorrano le condizioni sopra evidenziate.
Secondo la bozza dell’articolato, rimarrebbe, in ogni caso, fermo il versamento dell’acconto dovuto per il 2019. Pertanto, lo sconto fiscale sarebbe effettivo soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito.
Per quanto concerne il primo acconto 2020, invece, il versamento sarebbe escluso “nella misura prevista” dall’art. 17 comma 3 del DPR 435/2001 e, dunque, in misura pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto (come confermato anche dalla relazione illustrativa alla bozza del DL “Rilancio”). Pertanto, se l’attuale testo non subirà modifiche all’atto dell’approvazione definitiva, anche i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dovrebbero quantificare la prima rata di acconto esclusa dal versamento in misura pari al 40% e non al 50%.
In ogni caso, stando alle regole generali, e fatte salve ulteriori modifiche nell’iter di approvazione dell’articolato, quanto non versato in sede di primo acconto dovrebbe poi essere corrisposto a giugno/luglio 2021, in sede di pagamento del saldo IRAP 2020.