La denuncia ex art. 19 del DPR 131/86 che doveva essere presentata tra l’8 marzo e il 31 maggio può essere presentata entro il 30 giugno 2020
Altri chiarimenti giungono dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’applicazione, nell’ambito dell’imposta di registro, della sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, prevista dall’art. 62 comma 1 del DL 18/2020 convertito.
Nella circolare del 6 maggio 2020 n. 11 (§ 2.14), infatti, l’Agenzia torna sul tema, già affrontato con la circ. n. 8/2011 (si veda “Termini sospesi per la registrazione degli atti e il pagamento del registro” del 4 aprile 2020) degli effetti della sospensione sugli adempimenti imposti dal Testo Unico dell’imposta di registro, come la registrazione degli atti o – da ultimo – la denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Va premesso che l’art. 62 comma 1 del DL 18/2020 convertito ha sospeso, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, i termini per gli “adempimenti tributari” diversi dai versamenti, i cui termini scadano tra 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020; tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicare sanzioni.
Nella circ. n. 8/2020, l’Agenzia ha fugato i dubbi, confermando l’ampia estensione dell’art. 62 comma 1 del DL 18/2020: tale norma ha sospeso termini per la registrazione di atti e contratti che scadano tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, comportando anche – di fatto – la sospensione dei versamenti legati alla registrazione, atteso che l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro sorge solo con la registrazione e risulta, quindi, ancorato inesorabilmente ad essa.
Ora, nella circ. n. 11/2020 (§ 2.14), l’Agenzia precisa che la sospensione dei termini opera anche per la denuncia di eventi successivi alla registrazione di cui all’art. 19 del DPR 131/86.
Tale norma, infatti, dispone che gli eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione di imposta di registro (successivamente alla registrazione) devono essere registrati entro 20 giorni (30 nel caso di registrazione telematica), ad opera delle parti contraenti o dei loro aventi causa o di coloro nell’interesse dei quali è stata richiesta la registrazione.
La norma, in particolare, stabilisce che la “denuncia” deve essere utilizzata per comunicare:
– l’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto o l’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione;
– il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti dell’atto registrato, imponendo un’ulteriore liquidazione di imposta.
Il DPR 131/86, poi, individua alcune specifiche ipotesi nelle quali è necessario presentare la denuncia di cui all’art. 19. Si fa riferimento, ad esempio, ai contratti a prezzo indeterminato, ai contratti a tempo indeterminato, ovvero ai contratti con proroga tacita, nonché ai contratti che attribuiscano il diritto di recesso prima della scadenza ma dopo un determinato periodo. In queste situazioni, la denuncia di cui all’art. 19 del DPR 131/86 mette l’Agenzia al corrente:
– del prezzo definitivamente pattuito dalle parti;
– della durata effettiva del contratto;
– dell’avvenuta proroga del contratto;
– del mancato esercizio del diritto di recesso e, quindi, della prosecuzione del contratto.
Quindi, il termine per la denuncia ex art. 19 del DPR 131/86 è spostato al 30 giugno 2020, nel caso in cui la denuncia dovesse essere presentata all’Agenzia tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Dopo la presentazione della denuncia, l’Agenzia liquiderà l’imposta di registro dovuta.
La sospensione vale anche – precisa l’Agenzia delle Entrate – per la denuncia di avveramento della condizione sospensiva legata alla cessione di beni culturali (art. 60–62 del DLgs. 42/2004), legata alla prelazione dello Stato (cfr. Cass. 6 novembre 2019 n. 28561).
Nella circ. n. 11/2020 (§ 2.12) si trova, poi, un ulteriore chiarimento concernente l’imposta sostitutiva mutui (di cui agli artt. 15 e ss. del DPR 601/73). Infatti, al § 2.12, l’Agenzia afferma che, a norma dell’art. 62 comma 1 del DL 18/2020 convertito, risulta sospeso (e posticipato al 30 giugno 2020) anche il termine per la presentazione della dichiarazione relativa alla operazioni effettuate nel corso dell’esercizio ed assoggettate ad imposta sostitutiva mutui.
La sospensione – precisa l’Agenzia – opera anche nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, “in quanto è tale ultimo soggetto che pone in essere l’adempimento per conto del soggetto estero”. In breve, la disposizione viene ritenuta applicabile “anche ai rappresentanti fiscali, sia per gli adempimenti propri che per quelli da espletare per i soggetti rappresentati”, alla luce della sua ratio di alleggerimento degli adempimenti.