In tali casi il redattore del bilancio deve tener conto nelle valutazioni degli effetti del venir meno della continuità aziendale
L’aspettativa di effetti negativi sulle performance aziendali, oltre che un atteso peggioramento degli equilibri finanziari causati dall’impatto sull’economia del coronavirus potrebbero comportare ricadute sulla continuità aziendale delle imprese (si veda “Effetti dell’emergenza sulla continuità aziendale da valutare con attenzione” del 24 marzo 2020).
In tal caso, in base alle indicazioni dell’OIC 29, ove il presupposto della continuità aziendale non risulti più essere appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che il redattore del bilancio tenga conto nelle valutazioni di bilancio degli effetti del venir meno della continuità aziendale.
Il venir meno della continuità aziendale non comporta comunque l’abbandono di criteri di valutazione di funzionamento in luogo di criteri di liquidazione.
A tal proposito è l’OIC 11, nell’ambito delle motivazioni alla base delle decisioni assunte, a precisare al § 8 che “[…] b) la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele”.
Accertata da parte degli amministratori, ai sensi dell’art. 2485 del c.c., una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 del c.c., si dovrà quindi abbandonare la continuità aziendale, anche se ciò non significa ancora l’abbandono di criteri di funzionamento.
Questi dovranno essere ancora utilizzati dal redattore del bilancio, ma – indica l’OIC 11 al § 24 – tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l’adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.
Sempre l’OIC 11, al § 23, fornisce alcuni esempi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull’applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio. Tra questi si ricorda:
– la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell’OIC 16 e dell’OIC 24, per tenere conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso in azienda;
– la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9, tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi occorrerà riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;
– l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali fondi rischi e oneri ai sensi dell’OIC 31;
– la revisione delle relazioni di copertura degli strumenti derivati alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento ai sensi dell’OIC 32;
– la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate, alla luce delle mutate prospettive aziendali, ai sensi dell’OIC 25.
Si annota infine come l’OIC 29 (§ 62) identifichi il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto con “la data di formazione del bilancio”, momento che nella generalità dei casi è rappresentato dalla data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte dell’organo amministrativo.
Tale aspetto dovrà essere considerato anche alla luce delle disposizioni contenute nel DL n. 18/2020 che hanno portato a 180 giorni il termine per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.
È evidente in tal caso che laddove l’organo amministrativo dovesse approvare il progetto di bilancio a fine maggio, la finestra di osservazione sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio sarà necessariamente più ampia rispetto ai termini “ordinari” di fine marzo utilizzati negli anni passati.