La seconda parte del PIN, di cui dovranno dotarsi anche i professionisti, serve per registrarsi sulla piattaforma e per l’appropriazione del bonus

Di Giada GIANOLA

Con il messaggio n. 1381, pubblicato ieri, l’INPS ha comunicato che l’accesso alle nuove prestazioni disposte dal decreto “Cura Italia” a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese individuali, così come l’inoltro delle relative domande, dovrà avvenire in modalità telematica mediante le seguenti credenziali: PIN dispositivo (è sufficiente il PIN ordinario per talune attività di consultazione o gestione); SPID di livello 2 o superiore; la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L’Istituto, con il suddetto messaggio, ha inoltre reso noto che è in atto sia un processo di semplificazione delle procedure telematiche per la compilazione e l’invio on line di determinate domande, sia la realizzazione di una nuova procedura per il rilascio diretto del PIN dispositivo attraverso riconoscimento a distanza, ciò al fine di ottenere, con un solo processo, l’intero PIN. Attraverso questa nuova procedura non si dovrà, quindi, più aspettare l’invio degli ulteriori 8 caratteri del PIN, sino ad oggi spediti tramite servizio postale.

Le misure ottenibili attraverso le procedure “semplificate” sono specificamente indicate dall’Istituto e tra di esse rientrano le indennità previste dal DL 18/2020 in favore dei professionisti e dei collaboratori coordinati e continuativi nonché per determinate categorie di lavoratori (vale a dire quelli autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria INPS, gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo; si veda “Domanda per l’indennità di 600 euro disponibile entro fine marzo” del 21 marzo 2020). Rientra tra le misure ottenibili attraverso tali procedure anche il bonus baby sitting, introdotto dall’art. 23 del decreto “Cura Italia”.

Si ricorda che tale bonus, previsto dal comma 8 dell’art. 23 del DL 18/2020 quale misura alternativa rispetto al congedo speciale di 15 giorni, è riconosciuto ai soggetti beneficiari dello stesso (quindi i dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS) nonché, per effetto del successivo comma 9, anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (tra cui anche gli iscritti alle Casse professionali), subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari.

Il limite massimo erogabile per il bonus è pari a 600 euro (1.000 per determinate categorie di lavoratori del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico), da utilizzare per prestazioni svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Il bonus è erogato mediante libretto famiglia, il quale è composto da titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro per un’ora di lavoro.
Per poterne fruire, il richiedente e il prestatore devono previamente accedere e registrarsi alla piattaforma “Libretto di Famiglia”, direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali, oppure attraverso i servizi contact center INPS (in tale ipotesi è comunque necessario il possesso delle credenziali personali) o tramite patronati (L. 152/2001) o intermediari (L. 12/79).

Con il messaggio in commento, l’Istituto evidenzia che la semplificazione della procedura per ottenere le predette misure consiste nell’utilizzo, in fase di autenticazione e per compilare e inviare le domande on line, unicamente delle prime otto cifre del PIN ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto:
– tramite il sito web www.inps.it al servizio “Richiesta PIN”;
– tramite contact center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Con specifico riferimento al bonus baby sitting, l’INPS precisa che è tuttavia necessario il possesso dell’intero PIN (quindi anche della seconda parte) per registrarsi sulla piattaforma “Libretto di Famiglia” attraverso le modalità sopra indicate, oltre che ai fini dell’appropriazione telematica del bonus.
Come evidenziato dall’INPS con la circolare n. 44/2020, tale appropriazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, in quanto la mancata appropriazione entro tale termine verrà considerata rinuncia tacita al beneficio stesso.