Il DL 18/2020 non adotta alcuna misura tesa ad agevolare le decisioni gestorie
L’art. 106 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ha disposto il rinvio alla fine di giugno dei termini entro i quali procedere alla approvazione dei bilanci 2019, insieme ad una serie di misure finalizzate a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee.
Nulla si dice, però, con riguardo alle attività tese alla predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre all’attenzione delle assemblee e, in particolare, relativamente alle riunioni del CdA.
La disciplina codicistica riconosce agli statuti delle spa la possibilità di prevedere che la presenza alle riunioni del CdA avvenga tramite mezzi di telecomunicazione (ex art. 2388 comma 1 c.c.). Anche nelle srl, nonostante il silenzio normativo, è riconosciuta la legittimità di una clausola che preveda il mezzo della telecomunicazione per le riunioni del CdA (cfr. la massima I.C.18 del Comitato Triveneto dei Notai); lo statuto, inoltre, ex art. 2475 comma 4 c.c., può concedere al CdA la possibilità di decidere mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (seppure con qualche dubbio determinato dall’art. 2475 comma 5 c.c., che riserva anche la redazione del progetto di bilancio all’“organo amministrativo”).
A tali riunioni è da applicare l’art. 1 lett. q) del DPCM 8 marzo 2020, ai sensi del quale “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto …, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro … ed evitando assembramenti”.
Tale previsione può essere letta come esclusione della possibilità di procedere “in presenza” ove sia statutariamente prevista l’alternativa dell’utilizzo di mezzi di telecomunicazione oppure, più opportunamente, come praticabilità dell’utilizzo di tale ultima modalità a prescindere dalle indicazioni fornite al riguardo dallo statuto o in via autoregolamentare (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020 e la news legislativa Assonime 18 marzo 2020).
A fronte di ciò, Assonime, nella news legislativa del 18 marzo 2020, suggerisce di applicare anche a tale contesto la massima 11 marzo 2020 n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, che, letta ai fini in questione, recita: “l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione – ove … comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio)”.
È stato, peraltro, sottolineato come, anche utilizzando tali modalità operative, per i CdA siano comunque da assicurare le esigenze informative di amministratori e sindaci; e, quindi, dovrà essere inviata la documentazione indispensabile per consentire, a tutti i soggetti convocati, la partecipazione informata di cui all’art. 2381 c.c. e, ai sindaci, lo svolgimento delle verifiche di cui all’art. 2403 c.c.
La nota FederHolding 20 marzo 2020 n. 5, invece, ritiene da estendere anche a tale organo sociale le facilitazioni disposte dall’art. 106 del DL 18/2020 in tema di assemblee, riconoscendosi, quindi, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, oppure lo svolgimento della riunione anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, nonché, nelle srl, il ricorso all’espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
Parte della dottrina, peraltro, dubita della legittimità di una applicazione analogica dell’art. 106 del DL 18/2020. Inoltre – dopo aver ricordato come molti CdA si stiano attualmente orientando verso un impiego “dilatato” delle massime 11 marzo 2020 n. 187 del Consiglio Notarile di Milano e H.B.39 del Comitato Triveneto dei Notai, che da tempo ha prospettato la legittimità di un intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di indicazione statutaria – reputa opportuno un intervento legislativo primario, in sede di conversione in legge del DL 18/2020, teso a riconoscere espressamente la possibilità di svolgere le riunioni dei CdA e degli altri organi collegiali di spa, sapa, srl, cooperative e mutue assicuratrici mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di disposizioni statutarie al riguardo.
Sembrerebbe, infine, residuare la possibilità di effettuare le riunioni del CdA “in presenza”; ma ciò a condizione, da un lato, che si sia in grado di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, tra i partecipanti, di almeno un metro, e, dall’altro, che ci si trovi nell’ambito delle attività (essenziali) non sospese dal DPCM 22 marzo 2020.