L’elenco dell’Agenzia delle Entrate, ora ampliato, ha comunque valore indicativo e non esaustivo

Di Massimo NEGRO

Con la risoluzione n. 14 dello scorso 21 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione ai codici ATECO dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da coronavirus, che consentono di beneficiare della sospensione di alcuni versamenti fiscali e contributivi.

Ai sensi dell’art. 8 del DL 2 marzo 2020 n. 9 e dell’art. 61 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), sono stati infatti sospesi:
– dal 2 marzo al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73), dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL (la sospensione è fino al 31 maggio per gli enti sportivi);
– i versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

Tali sospensioni si applicano ai seguenti soggetti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
– imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
– federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
– soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
– soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
– soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
– soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
– soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
– aziende termali e centri per il benessere fisico;
– soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
– soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
– soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
– soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
– ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del DLgs. 117/2017.

Con la risoluzione n. 12 del 18 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, “a titolo indicativo”, 100 codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dalle disposizioni in esame, riportati in allegato alla stessa. Nella giornata successiva, l’allegato di tale risoluzione è stato “aggiornato”, mediante l’inserimento di 6 nuovi codici ATECO, riguardanti il trasporto merci e i servizi di trasloco, in quanto l’attività di trasporto merci è stata inserita nell’ultima versione del “Cura Italia” poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Mediante la successiva risoluzione n. 14 di sabato scorso, l’Agenzia delle Entrate:
– ha precisato che i codici ATECO riportati nell’allegato alla risoluzione n. 12 “sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte”;
– ha ribadito che il suddetto elenco di codici ATECO “ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni”.

Conseguentemente, l’Agenzia ha indicato, a titolo esemplificativo, ulteriori 13 codici ATECO che consentono la sospensione dei versamenti, riguardanti in particolare l’attività di magazzini, di movimento merci, di spedizionieri e intermediari dei trasporti.