Il DL «Cura Italia» differisce dichiarazioni e comunicazioni, ma non dovrebbe riguardare l’emissione delle fatture

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, è stabilita la sospensione degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenute e trattenute), che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Lo prevede l’art. 62 del DL 18/2020, concedendo la possibilità di effettuare tali adempimenti, senza l’applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Il principale adempimento coinvolto dalla “sospensione” è, dunque, la dichiarazione IVA, il cui termine di presentazione, per il periodo d’imposta 2019, viene differito dal 30 aprile 2020 (art. 8 comma 1 del DPR 322/98) al 30 giugno 2020, senza che questo possa configurare un comportamento sanzionabile.
Anche la presentazione del modello “TR” relativo al primo trimestre 2020, prevista per il 30 aprile 2020, potrà essere differita al 30 giugno 2020, senza che ciò comporti la perdita del diritto al rimborso infrannuale.

Resta, però, fermo che l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, oltre il limite di 5.000 euro, richiede la preventiva presentazione del modello dichiarativo o del “TR”. Si ricorda, infatti, che, per effetto dell’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97, la compensazione dei crediti IVA mediante F24 può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di invio della dichiarazione o del modello “TR”. La presentazione del modello “TR” è, quindi, un adempimento prodromico all’esercizio di un diritto (in questa veste, l’utilizzo in compensazione del credito IVA).

Gli altri principali adempimenti differiti al 30 giugno 2020, in ossequio al DL 18/2020, sono:
– la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il primo trimestre 2020 (anche se il termine del 31 maggio 2020, in quanto domenica, già risultava differito al 1° giugno);
– l’esterometro relativo al primo trimestre 2020 (termine del 30 aprile 2020, per effetto delle modifiche alla periodicità della comunicazione ex art. 16 comma 1-bis del DL 124/2019);
– i modelli INTRASTAT mensili (in scadenza il 25 marzo 2020, il 27 aprile 2020 e il 25 maggio 2020) e trimestrali (in scadenza il 27 aprile 2020).

Da valutare con maggiore attenzione è la possibilità di riconoscere la sospensione anche per i termini di emissione delle fatture (l’emissione delle fatture deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione ex art. 21 comma 4 del DPR 633/72).
Va osservato che la nuova disposizione ha carattere generale, sospendendo l’esecuzione degli “adempimenti tributari” nella loro generalità.
Nel caso specifico dell’emissione delle e-fatture, giova rammentare che, dal contenuto della circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019, appariva possibile il differimento al primo giorno lavorativo successivo per i documenti da emettere entro un termine che scade di sabato o in un giorno festivo, in forza dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 (il quale, similmente alla norma attuale, si riferisce agli “adempimenti (…) previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria”).

Considerato il tenore letterale dell’art. 62 comma 1 del DL 18/2020, vi sono elementi per sostenere che la sospensione possa riguardare anche l’emissione delle fatture (sia elettroniche che analogiche). Tuttavia, è necessario considerare anche che la finalità perseguita dal decreto dovrebbe essere quella di posporre i soli adempimenti che il contribuente deve porre in essere esclusivamente nei confronti dello Stato.
Tra questi non dovrebbe annoverarsi l’emissione delle fatture, se non altro per il fatto che tali documenti costituiscono strumento necessario all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente il quale, diversamente, si vedrebbe negato l’esercizio di tale diritto per un lasso di tempo consistente.

Anche per quanto concerne l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015) è presumibile ritenere che valga il periodo di sospensione degli adempimenti.
Ne sono interessati, essenzialmente, gli esercenti che non sono ancora dotati di Registratore Telematico, i quali, nel periodo transitorio per l’adeguamento, trasmettono i corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo (così, sarebbe differito l’invio dei dati relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020).
Gli altri esercenti, difatti, provvisti di Registratore Telematico, obbligati a inviare i dati entro 12 giorni dall’operazione, rilevano giornalmente e trasmettono in via automatica i dati dei corrispettivi mediante il Registratore stesso, al momento della chiusura.

In ultimo, si osserva che la sospensione dagli adempimenti è riferita ai “soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato”. Tra questi, in base a una prima lettura della norma, potrebbero essere inclusi anche i soggetti passivi non residenti, registrati in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta, poiché anch’essi – in base a quanto risulta dalla modulistica connessa all’ottenimento della registrazione ai fini IVA – sono dotati di domicilio fiscale in Italia.