Nessuna proroga per le ritenute operate nel mese di febbraio, anche per i settori più colpiti dall’emergenza e i soggetti con ricavi non superiori a 2 milioni
Scade oggi la “mini proroga” di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi del 16 marzo, concessa dal DL 18/2020 a tutti i contribuenti.
Per i soggetti che svolgono attività in determinati settori particolarmente colpiti dall’emergenza (si veda “Confermata la proroga al 20 marzo per tutti i versamenti” del 19 marzo) sono sospesi, dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:
– ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Per tali soggetti sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).
Una seconda proroga riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019, per i soggetti “solari”).
Per questi contribuenti sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
– all’IVA;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
È importante sottolineare, quindi, che anche i contribuenti “prorogati” non sono esonerati integralmente dai versamenti fiscali in scadenza oggi, dal momento che il DL “Cura Italia” ha differito solo i versamenti dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Oggi quindi tutti i contribuenti, a prescindere dal settore di attività e dai ricavi/compensi, sono chiamati a effettuare i versamenti in scadenza il 16 marzo non espressamente menzionati dal DL 18/2020. Si tratta di versare, ad esempio:
– le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR;
– le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
– le ritenute del 21% operate nel mese di febbraio sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
– le ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi, che hanno una periodicità trimestrale);
– la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (si veda “Tassa sui libri sociali con scadenza generalizzata al 20 marzo” del 19 marzo).
Tale disallineamento di versamenti è stato sicuramente sottovalutato dal legislatore e sta comportando la necessità di “smontare” tutti gli F24 nel frattempo predisposti dagli studi professionali per conto dei clienti.
Si tratta di un aspetto operativo che meritava maggiore considerazione, soprattutto in ragione del fatto che il DL “Cura Italia” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prime ore di mercoledì 18 marzo.
Resta fermo che, in applicazione del DM 24 febbraio 2020 e dell’art. 62 comma 4 del DL 18/2020, sono sospesi i termini di tutti i versamenti fiscali scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio scorso, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime “zone rosse”, cioè:
– nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia;
– nel Comune di Vo’, ubicato nella Regione Veneto.
Devono invece versare tutte le ritenute i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e che non ricadono nelle esclusioni collegate all’attività svolta, all’ammontare di ricavi o compensi e territoriali sopra richiamate.