Il versamento beneficia della generalizzata proroga dei versamenti, salvo limitate eccezioni per i primi Comuni della «zona rossa»

Di Paola RIVETTI

L’art. 60 del DL 18/2020 (decreto c.d. “Cura Italia”) dispone il differimento a domani, 20 marzo, dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Fatta salva l’operatività di più favorevoli disposizioni, tale differimento ha un’applicazione generalizzata nei confronti di tutti i soggetti.

Tra i tributi che beneficiano della disposizione è inclusa la tassa forfetaria annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (c.d. tassa sui libri sociali).

Si ricorda, infatti, che i termini e le modalità di versamento di tale tributo sono diverse a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi (art. 23 del della Tariffa allegata al DPR 641/72; si veda anche “Entro il 16 marzo la tassa annuale sui libri sociali” del 3 marzo).
Per le società di nuova costituzione, il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito:
– entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente (ossia il 16 marzo);
– mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito.

Pertanto, le imprese obbligate possono effettuare il versamento della tassa sui libri sociali entro venerdì 20 marzo 2020.
Tale versamento non beneficia della sospensione fino al 30 aprile 2020, contemplata per i soggetti che svolgono l’attività in determinati settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza, originariamente introdotta dall’art. 8 comma 1 del DL 9/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator ed estesa dall’art. 61 comma 2 del DL “Cura Italia” a ulteriori categorie di soggetti (es. esercenti attività di ristorazione, servizi di trasporto, servizi all’infanzia ed educativi). Tale sospensione, infatti, riguarda solo i termini relativi:
– ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che sono operati in qualità di sostituto d’imposta;
– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti interessati dalle predette disposizioni, inoltre, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020; art. 61 comma 3 del DL 18/2020).

Neppure si rende applicabile alla tassa sui libri sociali l’ulteriore sospensione prevista dall’art. 62 comma 2 del DL “Cura Italia” per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro, posto che, anche in questo caso, i versamenti coinvolti non contemplano la tassa sui libri sociali, bensì:
– le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituto d’imposta;
– l’IVA;
– i contributi previdenziali e assistenziali e i premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Sotto un diverso profilo, ai fini della fruizione delle predette sospensioni, la tassa sui libri sociali non è equiparabile all’IVA per il sol fatto che il versamento del primo tributo coincida con quello dell’IVA dovuta per l’anno precedente.

Ciò detto, residua una particolare casistica di soggetti che può versare la tassa sui libri sociali oltre il 20 marzo 2020.
Si tratta delle imprese aventi sede legale nelle prime zone “rosse” definite dal DM 24 febbraio 2020, per le quali – in base all’art. 1 del citato DM, confermato dall’art. 62 comma 4 del DL “Cura Italia” – sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

I versamenti sospesi (ivi incluso, quindi, quello per la tassa sui libri sociali) sono effettuati in unica soluzione entro il 1° giugno 2020 (in quanto il 31 maggio cade di domenica) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 62 comma 5 del DL 18/2020).