La sospensione dei termini giudiziari incide sulle scadenze già stabilite, o sulle eventuali proroghe, per il deposito del piano e della proposta

Di Michele BANA e Pietro Paolo PAPALEO

L’art. 1 comma 1 del DL 11/2020, in vigore dall’8 marzo 2020, stabilisce che dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari – con le eccezioni indicate all’art. 2 comma 2 lett. g) – sono rinviate d’ufficio a data posteriore al 22 marzo. Il comma 2 dell’art. 1 del decreto precisa, inoltre, che nello stesso orizzonte temporale, dal 9 al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti: se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l’avvio dello stesso è differito alla fine di tale periodo.
Tali tempistiche dovrebbero essere, poi, modificate dal decreto “cura Italia” – varato ieri dal Consiglio dei Ministri – che estende al 15 aprile 2020 il termine del 22 marzo originariamente stabilito dall’art. 1 comma 1 del DL 11/2020 per il rinvio delle udienze, e dal successivo comma 2 per la sospensione dell’esecuzione degli atti.

La nuova sospensiva risulta, pertanto, applicabile anche alle scadenze fissate a seguito dell’introduzione di una procedura di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 161 comma 6 del RD 267/1942 (domanda di concordato preventivo “in bianco), ovvero con riserva di successiva presentazione, nei termini sanciti dal Tribunale adito, (alternativamente) del piano e della proposta concordataria oppure della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/1942, nonché della documentazione accompagnatoria richiesta dalla normativa di riferimento.

In quest’ottica, si registrano i primi orientamenti della giurisprudenza di merito. È il caso, ad esempio, del provvedimento del Tribunale di Forlì del 10 marzo 2020, relativamente al caso di un’impresa alla quale era stato concesso il termine sino al 26 giugno 2020 per l’integrazione della domanda di concordato preventivo “in bianco” ai sensi di legge. I giudici romagnoli, tenuto conto del disposto dell’art. 1 del DL 11/2020, hanno dichiarato prorogato ex lege di 14 giorni, rispetto alla scadenza fissata, il termine originariamente concesso per il deposito della proposta concordataria, del relativo piano e della documentazione obbligatoria.

La decisione è stata assunta non solo sul presupposto che la ratio dell’art. 1 del DL 11/2020 è quella di evitare il maturare di decadenze nell’orizzonte temporale della sospensione, imposta dal 9 al 22 marzo 2020 (al 15 aprile 2020 per effetto del decreto “cura Italia”), ma anche sulla base delle ripercussioni operative derivanti dall’applicazione delle prescrizioni contenute in alcuni provvedimenti governativi pubblicati successivamente (DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020); provvedimenti che hanno introdotto rilevanti limitazioni alla circolazione per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, con conseguenti inevitabili ripercussioni – in termini di operatività – anche sul lavoro dei professionisti incaricati nell’assistere l’impresa in crisi o insolvente negli adempimenti e nelle attività successive all’avvio del procedimento ex art. 161 comma 6 del RD 267/1942.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Forlì ha “ritenuto opportuno, al fine di prevenire diversità di orientamenti interpretativi ed assicurare al contempo uniformità di trattamento, intervenire d’ufficio per chiarire che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi devono essere fatti rientrare anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161 comma 6 l.fall., con conseguente proroga di diritto dei termini già concessi per tale arco temporale di 14 giorni”. In base a quanto disposto dal decreto “cura Italia”, tale differimento d’ufficio dovrebbe essere, conseguentemente, esteso da 14 giorni a 38 giorni, corrispondenti all’orizzonte temporale compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020.

La medesima ratio ha animato analogo provvedimento, reso – il giorno dopo quello formulato dal Tribunale di Forlì – dal Tribunale di Bergamo con decreto dell’11 marzo 2020, il quale si è espresso relativamente al caso di un’impresa a cui, a seguito del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (art. 161 comma 6 L. fall.), era stato originariamente fissato il termine del 9 marzo 2020, per l’integrazione del ricorso “in bianco”.

In tal caso il Tribunale, a esito di istanza di proroga (giudicata “motivata”) della scadenza del termine assegnato depositata dalla società per consentire il perfezionamento del piano concordatario, ha concesso il “termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del periodo di sospensione ex lege” (come prevista dalle vigenti disposizioni di cui al DL 11/2020 e come eventualmente derivante da future norme), per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prescritta dall’art. 161 commi 2 e 3 del RD 267/1942, precisando la conferma (ovvero reiterazione) degli obblighi d’informativa periodica ex art. 161 comma 8 del RD 267/1942, “già disposti da adempiersi al 26.4.2020”. In questo caso, il Tribunale di Bergamo – stante la formulazione della motivazione addotta – non lascia equivoci sul fatto che il dies a quo, per il computo della proroga concessa, debba decorrere dal 15 aprile 2020.