I dipendenti genitori di figli tra i 12 e i 16 anni potranno invece astenersi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto

Di Giada GIANOLA

Tra le misure più importanti previste dal decreto “cura Italia” rientrano a pieno titolo quelle dedicate ai lavoratori genitori, anche affidatari: si tratta, in particolare, della possibilità di godere di un congedo speciale di 15 giorni o, in alternativa, di percepire un bonus di 600 euro per servizi di baby sitting.

È utile ricordare che il DLgs. 151/2001 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) disciplina agli articoli 32 e seguenti il congedo parentale, prevedendo il diritto di ciascun genitore, per ogni bambino, di astenersi dal lavoro nei suoi primi 12 anni di vita per un periodo complessivo non superiore a dieci mesi, salvo il caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato superiore a tre mesi, diventando, in tale ipotesi, il limite temporale complessivo del congedo parentale di undici mesi.

In relazione a tale congedo, che spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, è prevista, fino al sesto anno di vita del bambino, la corresponsione di un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo – complessivo tra i genitori – di 6 mesi (art. 34, comma 1 del DLgs. 151/2001). Per i periodi ulteriori, ma comunque entro i primi otto anni del bambino, è riconosciuta l’indennità nella stessa misura, a condizione però che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 34, comma 3 del DLgs. 151/2001).

Data la situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta attraversando, il nuovo decreto dovrebbe aver stabilito per i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26 della L. 8 agosto 1995 n. 335) e i lavoratori autonomi il diritto di fruire a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di un congedo speciale per un periodo, continuativo o frazionato (precisazione fatta solo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, ma che si ritiene essere estesa anche alle altre categorie sopra indicate, essendo, il riferimento, al periodo “complessivo”) non superiore a 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni. Non vi sono, invece, limiti di età per i figli con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. 104/92.
I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Quanto all’indennità, la stessa dovrebbe essere pari al 50%. Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato il riferimento è alla retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001 (fatta eccezione del comma 2), mentre per i genitori iscritti alla Gestione separata e gli autonomi iscritti all’INPS sarà, rispettivamente, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità e al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo speciale è alternativa tra i due genitori del nucleo familiare: ciò significa che ne potrà godere la madre o il padre solo ove l’altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.

Allo stesso modo, fermi restando tali limiti, i lavoratori dipendenti del settore privato con figli tra i 12 e i 16 anni potranno, invece, esercitare il diritto di astensione dall’attività lavorativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso, però, non è prevista alcuna indennità o contribuzione figurativa.
In caso di fruizione del congedo speciale, la norma del decreto “cura Italia” specifica che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del DLgs. 151/2001 fruiti nel medesimo periodo saranno convertiti in tale congedo.

Come misura alternativa rispetto alla fruizione del congedo straordinario è, poi, prevista la possibilità per i genitori lavoratori di scegliere la corresponsione di un bonus erogato mediante libretto famiglia (art. 54-bis del DL 50/2017) per l’acquisto di servizi di baby sitting e nel limite massimo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui sopra.
Sia la domanda relativa alla fruizione del congedo speciale, sia quella relativa al bonus di 600 euro andranno presentate all’INPS, di cui si attendono le specifiche istruzioni operative.