In arrivo diverse misure a sostegno di imprese, lavoratori e cittadini

Di Daniele SILVESTRO

Accesso semplificato agli ammortizzatori sociali, congedi e indennità per i lavoratori, sospensione degli obblighi per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Sono questi alcuni dei principali interventi in materia di lavoro che dovrebbe prevedere, in base alle bozze circolate ieri, il decreto “salva economia”, che ha come obiettivo non solo fronteggiare l’emergenza “coronavirus”, ma anche sostenere cittadini, imprese e lavoratori colpiti dalle misure restrittive dei giorni scorsi.

L’intervento sulla cassa integrazione è sicuramente quello più atteso dalle imprese, che potrebbero contare sulla possibilità di accesso semplificato alla CIG o assegno ordinario in caso di sospensione o riduzione dell’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Il trattamento può essere fruito anche dalle aziende che hanno in corso un trattamento CIGS o assegno di solidarietà. Sarebbe prevista invece la CIG in deroga per le aziende per le quali non trovano applicazione strumenti in costanza di rapporto di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali concluso anche in via telematica.

Specifiche misure sarebbero poi previste per i genitori lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della L. 335/1995 e gli autonomi, come la previsione di uno specifico congedo la cui fruizione è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby sitting.

Inoltre, per il periodo di chiusura delle scuole, i lavoratori dipendenti con figli di età tra i 12 e i 16 anni, a determinate condizioni, possono astenersi dal lavoro. Mentre, al lavoratore che assiste una persona con handicap, il numero di giorni di permesso retribuito ex L. 104/1992 è incrementato di ulteriori 12 giorni mensili.

Altra novità riguarderebbe l’equiparazione alla malattia, per i lavoratori dipendenti del settore privato, del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Inoltre gli oneri derivanti dalla malattia sarebbero a carico dello Stato.

Verrebbe riconosciuta una specifica indennità una tantum di 600 euro – come dichiarato ieri in tarda serata dal Ministro Roberto Gualtieri alla trasmissione televisiva Che Tempo che fa – ai lavoratori, non titolari di pensione, iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata e, a determinate condizioni, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

In tema di disoccupazione, sarebbe disposta la proroga al 1° giugno della presentazione delle domande di disoccupazione agricola, nonché l’ampliamento da 68 a 128 giorni dei termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020) e di 60 giorni per la domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.
A decorrere dal 23 febbraio e sino al 1° giugno 2020 verrebbe sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative.

Sarebbero sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio, i quali sarebbero effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Al fine di limitare gli spostamenti, verrebbero sospesi per due mesi gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali, gli adempimenti in materia di assunzione obbligatoria (ex art. 7 della L. 68/1999), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sarebbe precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e, inoltre,verrebbero sospese le procedure pendenti. Per il medesimo periodo il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
L’INAIL assicura la tutela per i lavoratori che contraggono il virus in occasione di lavoro, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato.

Si segnala infine l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” con lo scopo di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.