Il limite entro il quale adempiere all’obbligo è nel termine di 120/180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche se non viene approvato il bilancio
Con la definitiva approvazione in Senato della legge di conversione del decreto milleproroghe diventa ufficiale per le srl che superano i parametri dell’art. 2477 c.c. la possibilità di prorogare la nomina dell’organo di controllo o del revisore entro la data, fissata dal comma 2 dell’art. 2364 c.c., dell’assemblea delegata all’approvazione del bilancio relativo al 2019.
Tale riapertura determina una importante serie di conseguenze.
La prima è che i bilanci da prendere a riferimento in merito al superamento dei limiti dell’art. 2477 c.c. possono slittare in avanti di un esercizio e, quindi, per chi nominerà il revisore dopo l’approvazione del bilancio 2019 i periodi di osservazione per il superamento di almeno uno dei parametri di cui al novellato art. 2477 per due esercizi consecutivi passeranno dagli esercizi 2017/2018 agli esercizi 2018/2019.
La conseguenza pratica è che se si fossero superati i due parametri nel biennio 2017/2018 ma non nel 2018/2019 l’obbligo di nomina verrebbe meno. Tale chiave di lettura è, di fatto, l’unica compatibile con l’attuale assetto normativo. Infatti, una norma chiara avrebbe ancorato la nomina dell’organo di controllo o del revisore con l’approvazione del bilancio d’esercizio (termine naturale anche per la scadenza dell’incarico), ma così non è stato. La scelta fatta dal legislatore è stata quella di stabilire un termine “mobile” entro il quale adempiere: prima della legge di conversione del milleproroghe “entro nove mesi” dall’entrata in vigore dell’art. 379 del Codice della crisi (ossia entro il 16 dicembre 2019); a termini riaperti, “entro” la data di approvazione del bilancio 2019.
Ne consegue che i bilanci da prendere a base per l’obbligo di nomina prima della legge di conversione del milleproroghe erano i due antecedenti la scadenza dei nove mesi, ossia quelli relativi al 2017 e al 2018. Con la nuova scadenza (“entro i termini di approvazione del bilancio 2019”) i due bilanci antecedenti da prendere a base saranno quelli relativi al 2018 e 2019. Sarebbe stato auspicabile, con riferimento alla nuova scadenza, che si fosse chiarito che i bilanci da prendere a base per la nomina dell’organo di controllo o del revisore fossero in ogni caso quelli relativi al 2017 e al 2018. In questo modo, infatti, non si sarebbe creata disparità almeno sotto il profilo delle condizioni che fanno scattare l’obbligo di nomina.
La seconda, non trascurabile, conseguenza è che nel caso di nomina post approvazione del bilancio 2019, il primo bilancio da sottoporre a revisione (e a conseguente giudizio) non sarebbe quello dell’esercizio 2019 ma diverrebbe quello dell’esercizio 2020.
La terza conseguenza è che la nuova scadenza fissata dal decreto “milleproroghe” potrebbe essere prorogabile di sessanta giorni. L’art. 2364 c.c. consente, infatti, qualora particolari esigenze lo richiedano e lo statuto sia conforme, di ricorrere al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia entro il 28 giugno 2020 e non entro il termine ordinario del 29 aprile 2020 (cfr. art. 2478-bis). Tali date potranno, ovviamente, essere posticipate fino ad ulteriori 30 giorni qualora l’assemblea di approvazione del bilancio (atto costitutivo della srl permettendo) andasse a deliberare in seconda convocazione.
Pare opportuno evidenziare come il testo normativo faccia riferimento alla data fissata per l’approvazione del bilancio e non alla concreta approvazione dello stesso, ponendo, quindi, il limite massimo entro il quale adempiere all’obbligo di nomina, ad avviso di chi scrive, nel termine di 120/180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in caso di mancata approvazione del bilancio stesso.
Qualche riflessione si rende opportuna in tema di revoca o dimissioni dei revisori già nominati.
Ad avviso di chi scrive, diversamente da quanto già sostenuto su Eutekne.info (si veda “Confermata la riapertura dei termini per la nomina dei controllori delle srl” del 19 febbraio scorso), trattandosi di una riapertura dei termini (nomina da deliberare “entro la data di approvazione” e non “con l’approvazione” dei bilanci 2019), le ragioni per una revoca per giusta causa dei revisori fino ad oggi nominati non andrebbero a concretizzarsi.
La riapertura dei termini, infatti, non determina una situazione di “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge” prevista dall’art. 4, comma 1, lett. l) del DM 261/2012” (come, ad esempio, avvenuto per effetto dell’innalzamento dei parametri operato dalla c.d. “legge sblocca cantieri” per quelle società che si fossero trovate al di sotto dei nuovi limiti) poiché non vengono affatto meno le ragioni della nomina ma semplicemente viene concesso un tempo più ampio per provvedere. Una circostanza, questa, che di certo non incide sulle nomine legittimamente già effettuate sulla base dei vecchi termini.
Difficilmente percorribile appare anche la strada delle dimissioni del revisore, sia per la mancanza delle “idonee circostanze” di cui all’art. 5 del citato decreto 261/2012, sia, soprattutto, in quanto, non risolutiva rispetto allo scopo di evitare l’emissione del giudizio sul bilancio 2019. In questi casi, infatti, come peraltro previsto nell’art. 7 dello stesso DM, “Risoluzione consensuale del contratto di revisione”, le funzioni di revisione legale “continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni”. In altri termini una cessazione dell’incarico oggi, in assenza di sostituzione, imporrebbe al revisore di emettere il giudizio sul bilancio fino a fine agosto.
Da evidenziare, infine, che sia nel caso di revoca (per una giusta causa che si ribadisce nel caso di specie non sussisterebbe), che nel caso di dimissioni, l’art. 8 del citato decreto ministeriale 261/2012 non consentirebbe alla società di rinominare lo stesso revisore cessato se non decorso un anno dall’avvenuta cessazione anticipata.
Di certo l’ennesima manutenzione della norma sugli obblighi di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl (passata dal Codice della crisi per la legge sblocca cantieri ed infine per il decreto milleproroghe) ha contribuito ad alimentare ulteriormente le incertezze e la confusione nelle imprese e nei professionisti che le assistono su un ruolo cardine per il raggiungimento delle ambiziose finalità che si è posto il legislatore.