Emanato il provvedimento delle Entrate che aggiorna il modello e attua la nuova disciplina
A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
Lo prevede il provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato ieri, 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12-septies del DL 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Inoltre, il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate.
La nuova funzionalità, disponibile dal 2 marzo, che consentirà ai fornitori degli esportatori abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, discende dalle modifiche legislative apportate alla disciplina dal citato DL 34/2019.
In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.
D’altro canto, per i fornitori, in seguito alle modifiche ex DL 34/2019, diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).
Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del DL 34/2019 sono stati aboliti:
– l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
– la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
– il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).
Le novità introdotte dall’art. 12-septies del DL 34/2019 hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato nella giornata di ieri e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.
Tra le novità derivanti dal provvedimento attuativo, come detto, si evidenzia l’aggiornamento del modello di dichiarazione di intento.
Il modello DI aggiornato si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento.
Nelle istruzioni del predetto modello è stato precisato che, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018).
La nuova disciplina si accompagna a una revisione del sistema sanzionatorio. L’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97, nella versione attualmente vigente, prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.
Rispetto alle novità in materia di lettere di intento, si segnala anche la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 da parte del Sottosegretario al MEF Villarosa, il quale ha confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta.
Inoltre, nella predetta risposta è stato chiarito che l’art. 12-septies del DL 34/2019 non introduce la necessità di un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate sullo status di esportatore abituale e neppure una verifica dell’entità del plafond disponibile. D’altro canto, allo stato attuale, non è ancora possibile determinare in tempo reale la costituzione e l’evoluzione del plafond disponibile dell’esportatore abituale.