Su quanto erogato nel 2019 da distinguere le somme riconducibili a redditi non soggetti a ritenuta dalle altre somme che non costituiscono reddito
La compilazione delle Certificazioni Uniche 2020 da rilasciare ai soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2019 possono presentare alcuni profili di incertezza.
Innanzitutto è bene precisare che i sostituti d’imposta che hanno corrisposto nel 2019 somme a contribuenti forfetari non devono in ogni caso rilasciare loro e trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2020. Come può evincersi anche dalle istruzioni alla compilazione della CU, tale obbligo sorge quando sono state erogate somme che, in base alle regole ordinarie, avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenuta d’acconto, ma per le quali nessuna ritenuta è stata operata per effetto della specifica disposizione di esonero prevista dal regime forfetario (art. 1 comma 67 della L. 190/2014).
Pertanto, la Certificazione Unica non deve essere rilasciata in relazione ai corrispettivi erogati a soggetti esercenti attività d’impresa, a meno che si tratti di provvigioni (ordinariamente soggette a ritenuta ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/73) o di corrispettivi erogati dal condominio (ordinariamente soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 25-ter del DPR 600/73).
La Certificazione Unica, invece, deve essere sempre rilasciata per le somme costituenti, per il percipiente, redditi di lavoro autonomo professionale (ordinariamente soggette a ritenuta ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73).
Occorre, inoltre, evidenziare che le Certificazioni Uniche 2020 riguardano le somme corrisposte nel 2019, indipendentemente dal regime contabile e fiscale applicato dal sostituto d’imposta che potrebbe, invece, determinare il concorso al reddito delle medesime somme in un periodo d’imposta diverso da quello di effettivo pagamento.
Volendo esemplificare, si consideri l’impresa Alfa in regime di contabilità semplificata con opzione per il regime delle registrazioni IVA (art. 18 comma 5 del DPR 600/73) che abbia ricevuto e registrato nel 2019 una fattura per prestazioni professionali rese da un commercialista in regime forfetario, provvedendo al pagamento del corrispettivo nel 2020. In tale ipotesi, l’impresa Alfa dovrà certificare il compenso utilizzando la Certificazione Unica 2021, riferita alle somme erogate nel 2020. Ciò vale indipendentemente dal fatto che, per il regime contabile e fiscale applicato dall’impresa, il compenso professionale concorra quale componente negativo di reddito dell’annualità 2019.
Per quanto concerne la compilazione della Certificazione Unica 2020 rilasciata a contribuenti forfetari, deve essere compilata la parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi:
– specificando la tipologia reddituale cui afferiscono le somme corrisposte (es. A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; Q o R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio; W – corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto);
– indicando il medesimo importo nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”;
– compilando il punto 6, nel quale va indicato, a seconda della natura delle somme, il codice 7 – erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta, oppure il codice 8 – erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (nelle CU 2019 era contemplato il solo codice 7 – erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti).
Si ipotizzi che, per effetto dell’avvio di una pratica giudiziaria, l’impresa Beta abbia corrisposto nel 2019 ad un avvocato in regime forfetario la somma di 1.000 euro, di cui 800 euro a titolo di onorario professionale e 200 euro a titolo di rimborso del contributo unificato.
In sede di compilazione della CU 2020 da rilasciare al professionista, l’impresa Beta dovrà necessariamente utilizzare due moduli di certificazione indicando:
– nel primo, tipologia reddituale A, 800 euro ai punti 4 e 7, codice 7 al punto 6;
– nel secondo, tipologia reddituale A, 200 euro ai punti 4 e 7, codice 8 (trattandosi di spese anticipate in nome e per conto del cliente che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo) al punto 6.