Indicazioni a riguardo, incluso il termine di regolarizzazione, saranno inviate dal MEF agli interessati via PEC
Nella circolare n. 3 del 20 febbraio 2020, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fornito utili indicazioni relative alla formazione dei revisori legali, sia per il nuovo triennio formativo (2020-2022) che per quello appena conclusosi (2017-2019).
Viene, innanzitutto, ribadito che l’obbligo di formazione riguarda, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 39/2010, tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali: sia quelli inclusi nella sezione A che quelli compresi nella sezione B. Tali soggetti devono maturare, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 10 da conseguire nelle cosiddette materie caratterizzanti la revisione legale, ovvero quelle appartenenti al Gruppo A del programma annuale del MEF.
Gli altri 10 crediti formativi possono essere conseguiti nelle materie del Gruppo B e C del programma del MEF (che, con riferimento al 2020 è stato adottato con determina n. 17461 del 27 gennaio 2020 del Ragioniere generale dello Stato; si veda “Formazione 2020 dei revisori con materie non caratterizzanti ridotte” del 5 febbraio 2020).
Sono esentati dall’obbligo formativo esclusivamente i revisori legali sospesi dal Registro, a decorrere dalla data di avvio del procedimento di sospensione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e), e dell’art. 24-bis del DLgs. 39/2010. In tali casi, l’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvere il debito formativo pregresso.
Si ricorda, inoltre che:
– i revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria dal Registro non sono tenuti alla formazione a decorrere dall’anno in cui presentano la relativa istanza, anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’anno successivo (tali soggetti, devono, comunque, aver assolto interamente gli obblighi formativi relativi agli anni precedenti alla cancellazione);
– per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
Si evidenzia, poi, che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo è sanzionato ai sensi degli artt. 24 e 25 del DLgs. 39/2010 e che, salvo diverse future indicazioni, il MEF procede alla ricognizione dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno di ciascun triennio.
Con particolare riguardo al differimento dell’obbligo formativo relativo al 2017 al 31 dicembre 2018 (che era stato disposto con la circolare n. 28/2017 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato) si ritengono rispettati, ai fini pratici, gli obblighi formativi per le suddette annualità ove l’iscritto al registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31 dicembre 2018, 40 crediti formativi di cui almeno 20 caratterizzanti.
Assume particolare rilevanza l’ulteriore precisazione secondo cui, in via eccezionale, poiché non è stato ancora adottato il regolamento sanzionatorio, “si intende assegnare agli iscritti al registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare – esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata – il debito pregresso al 31 dicembre 2019. Al riguardo, si trasmetterà agli interessati una comunicazione individuale tramite l’indirizzo PEC comunicato nell’area riservata del portale della revisione legale”.