Entro la medesima data bisogna versare la seconda rata per la definizione delle violazioni formali

Di Alfio CISSELLO

L’art. 9 comma 1 del DL 119/2018 stabilisce che sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tributi”.
Si tratta della sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 24 ottobre 2018.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) al 19 dicembre 2018, così come le violazioni in tema di monitoraggio fiscale ex DL 167/90.
Il perfezionamento della definizione si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi, eventualmente, in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 (mediante la ris. Agenzia delle Entrate 21 marzo 2019 n. 37 è stato istituito il codice tributo “PF99”).
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 2 marzo 2020.

Entro breve tempo, quindi, sarà necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato (ad esempio, ritrasmettere la comunicazione irregolare, o presentare la dichiarazione integrativa).
Se la violazione non viene rimossa, tendenzialmente la sanatoria non si perfeziona: aspetto, questo, a cui bisogna prestare molta attenzione, visto che talvolta i benefici sono consistenti.

Fermo restando che, altresì per prudenza, occorre per quanto possibile rimuovere comunque la violazione entro il prossimo 2 marzo, nel provvedimento Agenzia delle Entrate 15 marzo 2019 n. 62274, al punto 2.7, si specifica che se il contribuente, “per giustificato motivo”, non rimuove tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, “la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato”.

Molte sono le violazioni che rientrano nella sanatoria.
L’Agenzia delle Entrate (provvedimento 15 marzo 2019 n. 62274, al punto 1.2) ha precisato che si parla di violazioni commesse “dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi”.

Allora, è evidente come siano escluse le classiche violazioni dichiarative, come la dichiarazione infedele oppure omessa, così come parecchie violazioni “a monte” (fatturazione infedele) o “a valle” (tardivo oppure omesso versamento).
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 maggio 2019 n. 11 sono state elencate le violazioni che, ad avviso dell’Erario, sono sanabili, come quelle inerenti alla comunicazione dei costi black list (art. 8 comma 3-bis del DLgs. 471/97) o le comunicazioni finanziarie (art. 10 del DLgs. 471/97).

Naturalmente, il contribuente, se regolarizza la violazione e paga le somme entro i termini, rimane libero di ricorrere contro l’eventuale atto di contestazione della sanzione eccependo l’avvenuta estinzione della violazione.