La circolare n. 3/2020 fornisce precisazioni per quanto concerne i profili sanzionatori

Di Luca BILANCINI e Corinna COSENTINO

Il guasto del registratore telematico non ferma la trasmissione telematica dei corrispettivi. Qualora si verifichi tale eventualità, la memorizzazione dei dati è sostituita con metodologie alternative, ossia annotando le singole operazioni giornaliere su apposito registro, da tenere anche in modalità informatica; sarà tuttavia indispensabile la comunicazione degli stessi dati attraverso la procedura web di emergenza disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi”, previa modifica dello stato di servizio del registratore telematico. Il sistema classificherà l’invio come “trasmissione per dispositivo fuori servizio”.

Occorre peraltro distinguere l’ipotesi del malfunzionamento del registratore da quella di mancata connettività del dispositivo o di assenza della rete internet. In questi ultimi casi, poiché l’apparecchio è ancora in grado di memorizzare i corrispettivi, non è necessaria l’annotazione sull’apposito registro ma soltanto la trasmissione dei dati. Nello specifico, l’esercente può estrarre il file predisposto dal RT e inviarlo tramite il servizio web di emergenza; il sistema classificherà l’invio come “trasmissione mediante upload”.

In sostanza, anche nei casi in cui il normale adempimento degli obblighi è impedito da eventi straordinari (come malfunzionamenti o problemi di connettività degli strumenti), l’assenza di trasmissione comporterebbe l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 comma 3 del DLgs. 471/97. È, questa, una delle importanti precisazioni contenute nella circolare n. 3, emanata lo scorso 21 febbraio dall’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria richiama, nel documento di prassi, le disposizioni dell’art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015, secondo cui, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione – o nell’ipotesi in cui siano memorizzati o trasmessi dati incompleti o non veritieri – si applicano le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 3 e 12, comma 2 del DLgs. 471/97.

Vale la pena ricordare che la prima delle disposizioni richiamate sancisce, tuttora, che in caso di “mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (…), la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato” (con un minimo di 500 euro). La norma risulta, in verità, correlata all’adempimento vigente ratione temporis, ovvero alla sola mancata certificazione.
L’Agenzia ha però precisato, nel proprio documento di prassi, che il soggetto passivo il quale, pur avendo effettuato una corretta memorizzazione, non abbia provveduto alla trasmissione del dati annotati, “è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il dato” (circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2020 n. 3, § 5). Pur tuttavia, nell’ipotesi in cui il comportamento illegittimo dell’operatore riguardi sia la fase di memorizzazione che quella di trasmissione dei dati, sarebbe comunque applicabile un’unica sanzione.

La circolare n. 3/2020 sottolinea inoltre che, in base all’art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97, qualora siano riscontrate quattro distinte violazioni in giorni differenti nel corso di un quinquennio, è prevista “la sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima”. La suddetta sospensione può essere prolungata da uno a sei mesi se l’importo complessivo oggetto di contestazione supera l’importo di 50.000 euro.

Sul punto l’Amministrazione finanziaria, ravvisando la “sostanziale continuità” fra la certificazione dei corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali e l’attuale obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, sottolinea come, per il computo delle quattro violazioni previste dall’art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97, occorra tenere conto, cumulativamente, anche di quelle poste in essere in vigenza delle precedenti disposizioni. In altre parole, laddove a un commerciante al minuto fossero state contestate tre violazioni nel 2018, anche una sola contestazione nel 2020 comporterebbe l’applicazione della sanzione accessoria testé menzionata.

Nella circolare 21 febbraio 2020 n. 3, l’Amministrazione finanziaria sottolinea come, qualora il soggetto passivo adempia con ritardo alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, pur configurandosi l’illecito, sia, comunque, possibile avvalersi del ravvedimento previsto dall’art. 13 del DLgs. 471/97.

Non si fa menzione, invece, nel documento, dell’opportunità per il contribuente di attendere l’atto di contestazione della sanzione con l’intenzione di beneficiare del “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97. Tale ipotesi era, peraltro, stata suggerita per altra fattispecie, che parrebbe assimilabile (lo scarto del lotto di fatture elettroniche trasmesse mediante SdI), dalla stessa Agenzia delle Entrate nel principio di diritto 11 novembre 2019 n. 23.