Fra gli interventi che consentono di beneficiare dell’agevolazione rientrano quelli di manutenzione straordinaria
Il c.d. “bonus mobili” spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 solo se nell’immobile oggetto dell’arredo sono iniziati interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2019.
L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013). Non tutte le tipologie di interventi di recupero previsti dall’art. 16-bis del TUIR, tuttavia, consentono di fruire dello sconto fiscale sui mobili.
L’Amministrazione finanziaria (tra gli altri, circ. Agenzia delle Entrate nn. 29/2013, § 3.2 e 27/2016, § 5.1, oltre alle istruzioni al modello REDDITI PF) ha ribadito in più occasioni che il c.d. “bonus arredamento” è collegato ai seguenti interventi edilizi:
– manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
– manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (art. 16-bis comma 3 del TUIR).
La pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della consueta guida “Bonus mobili ed elettrodomestici”, avvenuta il 7 febbraio 2020, ci consente di ricordare anzitutto che i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (ad esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi interni) non danno diritto all’agevolazione.
Nel menzionato documento, con una risposta a uno specifico quesito, viene altresì affermato che per gli interventi di riqualificazione energetica quali, ad esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, il bonus mobili non spetta. Tale risposta, per come è stata scritta, potrebbe generare confusione: ove l’intervento (è il caso della sostituzione della caldaia) rientri tra quelli di manutenzione straordinaria, infatti, la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici compete (non possono costituire presupposto per fruire dell’agevolazione, invece, gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all’art. 1 commi 344-347 della L. n. 296/2006; cfr. circ. n. 11/2014).
In relazione alle modalità di pagamento si ricorda che, seppur la norma non lo specifichi, per beneficiare del “bonus mobili” le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:
– bonifico bancario o postale (effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio);
– carte di credito o carte di debito (es. bancomat) (cfr. circ. nn. 29/2013, § 3.5 e 7/2017).
Se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche o Poste spa (bonifico agevolato soggetto a ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi) con l’indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e di quello, o della partita IVA, del beneficiario del bonifico (sono superate le indicazioni fornite nella circ. n. 29/2013 e ribaditi i chiarimenti forniti nella circ. n. 7/2016).
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (circ. nn. 29/2013, § 3.6 e 13/2019).
Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che:
– la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate;
– il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento (circ. nn. 7/2017 e 13/2019; in questo caso la detrazione spetta sull’intero importo pagato dalla società finanziaria e non sulle singole rate di rimborso del finanziamento).