Ridotte le ore dei corsi ed estese ai consulenti del lavoro le semplificazioni; la Scuola superiore della magistratura ha elaborato le Linee guida generali
Lo schema di DLgs. che apporta correzioni e integrazioni al DLgs. 14/2019, tra le varie novità, contempla, per alcuni professionisti, una semplificazione dei requisiti formativi necessari per l’iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure.
Per i professionisti iscritti agli Ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e anche – come previsto nell’ultima stesura del testo del correttivo – dei consulenti del lavoro, infatti, è sufficiente documentare la partecipazione a corsi di formazione, di cui all’art. 4 comma 5 lett. b) del DM 202/2014, di durata non inferiore a 40 ore, anziché 200 ore come richiesto, invece, per le altre categorie di soggetti (art. 356 comma 2 secondo periodo del DLgs. 14/2019).
Stando al nuovo comma 2 terzo periodo dell’art. 356, inoltre, l’Albo dovrebbe contenere una sezione destinata a coloro che intendono essere nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e un’altra sezione per coloro (i soggetti di cui all’art. 352 del DLgs. 14/2019) che intendono svolgere le funzioni di esperti nei collegi degli OCRI.
Sempre con riferimento agli obblighi formativi, si ricorda che, in adempimento dell’incaricato istituzionalmente conferito (art. 356 comma 2), la Scuola superiore della magistratura (SSM), con il documento del 7 novembre 2019 n. 16218, ha elaborato le Linee Guida Generali per la definizione dei corsi di formazione e di aggiornamento. Tali Linee guida costituiscono atti d’indirizzo programmatico generale e forniscono il tracciato didattico per i corsi rivolti ai professionisti della crisi d’impresa di cui al DLgs. 14/2019, la cui necessaria formazione specialistica è ribadita anche dagli artt. 25 e 26 della Direttiva (Ue) 1023/2019.
L’iscrizione all’Albo, unitamente agli obblighi formativi e di aggiornamento, costituirà un legittimo titolo di abilitazione per l’esercizio delle funzioni di curatore, commissario, liquidatore giudiziale, professionista indipendente e componente del collegio OCRI. I corsi saranno abilitanti e dovranno essere organizzati su modelli didattici articolati, in grado di fornire un bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche.
Gli Ordini professionali e le Università organizzeranno i corsi in ragione della specifica categoria professionale, analizzando le nozioni giuridiche e aziendalistiche e tenendo conto degli ambiti di interdisciplinarietà (giuridica, economica e fiscale). La SSM, inoltre, dovrà provvedere (con cadenza periodica pari almeno alla durata dei corsi di formazione) all’aggiornamento delle Linee guida, alla luce delle novità legislative e giurisprudenziali.
La SSM ha individuato una serie di macro-temi, tra i quali rientra l’analisi del nuovo sistema normativo e il raccordo con l’attuale disciplina, la crisi d’impresa e le fasi di progressivo decadimento, gli obblighi comportamentali dei soggetti che partecipano alle procedure (artt. 3–5 del DLgs. 14/2019), le misure di allerta e l’approccio preventivo alla crisi, gli indicatori della crisi, il ruolo e le funzioni dell’OCRI e la composizione assistita, con approfondimenti relativi ai fatti significativi e rivelatori precoci della crisi e dell’insolvenza, nell’ottica di favorire la cultura dell’allerta.
L’agenda formativa avrà a oggetto le nozioni e le determinazioni quantitative di azienda, i modelli di governance e organizzativi, le procedure di pianificazione e di controllo, il ruolo degli organi di controllo e dei soggetti incaricati della revisione legale, ma anche le operazioni straordinarie, il finanziamento dell’impresa e i gruppi d’impresa.
Tra le macro aeree rientra anche il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 7 e artt. 37 e ss. del DLgs. 14/2019) e gli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza in funzione del risanamento imprenditoriale (accordi in esecuzione di piani attestati e accordi di ristrutturazione dei debiti), l’erogazione della finanza-ponte e le misure di tutela del finanziatore.
Con riferimento al concordato preventivo, la formazione sarà dedicata all’analisi giuridica e tecnico-aziendalistica della documentazione che il proponente è obbligato a depositare, anche mediante l’elaborazione dei documenti contabili.
L’agenda formativa potrà riguardare questioni relative al quadro dell’informativa economico-finanziaria, agli elementi del piano finanziario, alla lettura del piano (finanziario, economico e patrimoniale), nonché al piano nel caso di cessione, conferimento o affitto dell’azienda, alla stima del valore degli asset aziendali e dell’avviamento, al piano di concordato in continuità, alla verifica sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, alla valutazione delle strategia di risanamento, all’analisi di sensitività e stress-test, alla natura e all’utilizzo dei flussi di cassa, ecc.
La formazione avrà a oggetto anche la liquidazione giudiziale, i compiti del curatore, civilistici e fiscali, e le azioni esperibili (revocatoria, di responsabilità verso gli organi sociali), nonché i profili penalistici della materia concorsuale.