Sono cinque i codici istituiti mentre sei sono stati ridenominati e dovranno essere utilizzati con il modello F24
Con la risoluzione n. 9 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuovi codici tributo da utilizzare per versare le somme dovute per la registrazione degli atti privati e ne ha ridenominato altri sei che serviranno per versare gli importi richiesti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Si ricorda che, con il provvedimento n. 18379/2020 del 27 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha disposto il pagamento esclusivamente con modello F24 dei tributi e accessori dovuti alla registrazione degli atti tra privati a partire dal 1° settembre 2020 (si veda “Da settembre tributi per la registrazione degli atti privati solo con modello F24” del 28 gennaio 2020). Il “vecchio” metodo di pagamento con modello F23 sarà dunque utilizzabile fino al 31 agosto 2020.
Il “passaggio” prevede, però, un periodo di transizione: a partire dagli atti presentati per la registrazione dal 2 marzo 2020 il contribuente potrà scegliere se pagare con modello F23 o utilizzare già il modello F24. In quest’ultima ipotesi, i codici da utilizzare – che diventano operativi proprio dal 2 marzo e che verranno utilizzati anche “a regime” – sono quelli istituiti o denominati dalla risoluzione n. 9 di ieri.
Dunque, per il versamento tramite modello F24 delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, i codici tributo istituiti ieri sono:
– “1550” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di registro;
– “1551” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”;
– “1552” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di bollo”;
– “1553” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”;
– “1554” denominato “ATTI PRIVATI – Interessi”.
Nella compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
Per quanto riguarda, invece, il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sono stati ridenominati i già vigenti codici tributo:
– “A196” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A197” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – Sanzione Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A146” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A148” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A151” ridenominato “ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”;
– “A152” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.
In questo caso, nel modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
La risoluzione n. 9/2020 precisa che le spese di notifica relative agli avvisi sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.