La legge di conversione del Milleproroghe non prevede la proroga; la decorrenza resta dal 1° gennaio

Di Arianna ZENI

La legge di conversione del Milleproroghe (DL 162/2019), su cui oggi la Camera voterà la questione di fiducia posta dal Governo, non prevede il differimento dell’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili degli oneri che consentono di beneficiare della detrazione fiscale del 19%. Gli emendamenti presentati nei giorni scorsi, che avevano come obiettivo il differimento al 1° aprile 2020 (si veda “Sfida sulla decorrenza degli obblighi di tracciabilità per le spese detraibili” del 7 febbraio 2020), non sono infatti stati approvati.

Dal 1° gennaio 2020, quindi, ai sensi dell’art. 1 comma 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è possibile fruire della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative soltanto se il pagamento è avvenuto con:
– bonifico bancario o postale;
– altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Ai sensi del successivo comma 680, non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili (il pagamento, quindi, può essere eseguito con denaro contante) le spese sostenute per: l’acquisto di medicinali; l’acquisto di dispositivi medici; le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche; le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN.

Tutte le altre tipologie di spesa che non rientrano fra quelle sopraelencate vanno pagate con strumenti “tracciabili”; è il caso, ad esempio, delle spese relative ai certificati di buona e robusta costituzione rilasciati dai medici di famiglia o dalla spese per visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).

Devono essere obbligatoriamente pagati con modalità tracciabili tutti gli oneri non espressamente esclusi dal citato art. 1 comma 680 che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19%, siano essi previsti dall’art. 15 del TUIR o in altre disposizioni normative. Si tratta, ad esempio, delle seguenti spese:
– interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (art. 15 comma 1 lett. a), b) e comma 1-ter del TUIR);
– canoni, interessi e prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing (art. 15 comma 1 lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del TUIR);
– compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 comma 1 lett. b-bis) del TUIR);

– spese veterinarie (art. 15 comma 1 lett. c-bis) del TUIR);
– spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato (art. 15 comma 1 lett. c-ter) del TUIR);
– spese funebri (art. 15 comma 1 lett. d) del TUIR);
– spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica (art. 15 comma 1 lett. e) ed e-bis) del TUIR);
– spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA; art. 15 comma 1 lett. e-ter) del TUIR);

– premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza (art. 15 comma 1 lett. f) del TUIR);
– premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (art. 15 comma 1 lett. f-bis) del TUIR);

– erogazioni liberali a favore: di enti che operano nel settore culturale e artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale (art. 15 comma 1 lett. h), i), i-ter) e i-quater) del TUIR); di istituti scolastici di ogni ordine e grado (art. 15 comma 1 lett. i-octies) del TUIR); delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (art. 138 comma 14 della L. n. 388/2000); della Società di cultura “La Biennale di Venezia” (art. 1 della L. n. 28/99); di fondazioni operanti nel settore musicale (art. 25 del DLgs. n. 367/96);

– spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (art. 15 comma 1 lett. i-quinquies) del TUIR);
– spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” (art. 15 comma 1 lett. i-sexies) del TUIR);
– spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti (art. 15 comma 1 lett. i-septies) del TUIR);

– spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (art. 15 comma 1 lett. i-decies) del TUIR);
– spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non hanno iniziato a lavorare (art. 2 comma 5-bis) del DLgs. n. 184/97);
– spese per asili nido (art. 1 comma 335 della L. 266/2005);
– spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (art. 16 comma 1-quinquies.1) del TUIR).