L’organo di controllo o il revisore potranno essere nominati fino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019

Di Maurizio MEOLI

Il testo del Ddl. di conversione del DL 162/2019 (c.d. Milleproroghe) – su cui il Governo ha posto la questione di fiducia e che verrà votato oggi alla Camera – conferma la modifica dell’art. 379 comma 3 primo periodo del DLgs. 14/2019, stabilendo che le srl obbligate dalla nuova disciplina alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale potranno provvedervi “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile” (ovvero entro il 29 aprile 2020 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 comma 2 secondo periodo c.c., entro il 28 giugno 2020).

Il testo dovrà poi essere esaminato anche dal Senato, ma dovendo essere convertito entro il prossimo 29 febbraio, è molto probabile che non subirà ulteriori modifiche.
Viene quindi meno il termine originario del 16 dicembre 2019.

Resta, tuttavia, ferma la previsione dell’ultimo periodo del comma 3 del citato art. 379, ai sensi del quale, ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477 c.c., commi secondo e terzo, “si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”.
Tali esercizi diventerebbero il 2018 e lo stesso 2019, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli sarà quello relativo al 2020.

La nuova previsione non sembra contemplare i soggetti non solari. Nel caso di esercizio 1° luglio/30 giugno, quindi, supponendo che la norma debba essere interpretata nel senso che il bilancio rilevante sia quello al 30 giugno 2020, il termine di approvazione di tale bilancio scadrebbe oltre il 15 agosto 2020, data di entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione di fondati indizi di crisi all’OCRI (ex art. 14 del DLgs. 14/2019).

A fronte di ciò, occorre ora considerare cosa accada nelle srl che abbiano rispettato il termine del 16 dicembre 2019.
Chiaramente, una prima opzione è rappresentata dal lasciare che il soggetto nominato (a prescindere dalla scelta in concreto effettuata) esplichi le proprie funzioni. Rispetto a tale ipotesi, peraltro, taluni hanno già proposto di individuare una decorrenza comune (l’esercizio 2020) per l’obbligo di revisione.

Peraltro, nel caso di opzione per il solo revisore legale si potrebbe aprire la strada della revoca. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. i) del DM 261/2012, infatti, costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.

L’assemblea che prende atto del venir meno dell’obbligo di nomina del revisore, quindi, potrebbe provvedere alla revoca. Preventivamente, l’organo di amministrazione deve comunicare per iscritto al revisore di avere formulato all’assemblea la proposta di giusta causa di revoca, evidenziandone i motivi (art. 3 del DM 261/2012).

Nel caso di opzione per l’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), invece, non essendo ravvisabile né una causa di decadenza, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell’assemblea (art. 2400 c.c.), non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci, lo stesso dovrebbe restare in carica fino alla scadenza naturale del mandato (cfr. anche la massima del Consiglio notarile di Roma del 23 luglio 2014 ed i criteri applicativi delle Norme di comportamento dettate in materia dal CNDCEC).

Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, anche i sindaci con funzione di revisione legale, in forza della prevalenza della relativa disciplina in tema di cessazione sulle indicazioni dettate per i revisori desumibile dall’art. 1 comma 2 del DM 261/2012, che applica gli artt. 2400 e 2401 c.c. anche quando la revisione legale sia dai primi esercitata.