Il modello REDDITI 2019 ravveduto entro 90 giorni è equiparato a una dichiarazione inesatta

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

La dichiarazione infedele si configura in un numero potenzialmente indefinito di situazioni, posto che sussiste ogniqualvolta il contribuente indichi in dichiarazione un minore imponibile oppure una minore imposta.
Si pensi a un costo o a un ricavo dichiarato/non dichiarato in ragione di un errore sull’imputazione a periodo delle componenti reddituali, a un costo indeducibile, all’omessa dichiarazione di redditi fondiari oppure alla mancata dichiarazione di proventi ritenuti a torto non imponibili.

In queste ipotesi, la sanzione base è, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 471/97, dal 90% al 180% della maggiore imposta, quindi, ai fini del ravvedimento, occorre, oltre alla presentazione della dichiarazione integrativa, al versamento delle imposte e degli interessi legali, pagare anche le sanzioni del 90% ridotte.

Detto diversamente, si tratta di tutte le violazioni che, dal punto di vista dogmatico, non emergono dalle procedure di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, violazioni che, di diritto, sono invece sanzionate nella misura del 30%, come prevede l’art. 13 del DLgs. 471/97.

Se, però, la dichiarazione infedele viene sanata entro novanta giorni, le conseguenze sanzionatorie sono, per la circolare Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42, di gran lunga attenuate.
L’infedele dichiarazione sanata entro i 90 giorni, infatti, secondo la tesi esposta nella circolare, non rientra nell’art. 1 comma 2 del DLgs. 471/97 (dichiarazione infedele, con sanzione dal 90% al 180% dell’imposta), bensì nell’art. 8 del DLgs. 471/97 (dichiarazione inesatta, con sanzione da 250 a 2.000 euro).

Detta interpretazione non ha nessun riscontro normativo, tant’è che, pacificamente, spirati i 90 giorni la dichiarazione da inesatta ritorna ad essere infedele, come indicato nella stessa circolare n. 42/2016.
L’Agenzia delle Entrate ha adottato una ermeneutica strumentale a favorire il ravvedimento entro i 90 giorni (in sostanza entro lo stesso termine in cui, necessariamente, deve essere ravveduta la dichiarazione tardiva, si veda “Si avvicina il termine per ravvedere il modello REDDITI 2019 tardivo” del 5 febbraio 2020).

A ogni modo, considerato che il termine per la presentazione del modello REDDITI 2019 e per la dichiarazione IRAP 2019 è scaduto il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cadeva di sabato), il termine per effettuare il ravvedimento in oggetto coincide con il 2 marzo 2020 (il 1° marzo cade di domenica).

Tecnicamente, il ravvedimento avviene non ai sensi della lett. c) dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (che prevede la riduzione al decimo), ma ai sensi della lett. a-bis), con riduzione a un nono della sanzione da 250 euro. In pratica, entro il 2 marzo 2020 occorre:
– presentare la dichiarazione integrativa modello REDDITI 2019;
– versare le sanzioni per l’infedeltà dichiarativa ridotte, pari a 27,78 euro (250/9);
– sanare gli eventuali tardivi versamenti delle imposte dovute a saldo e in acconto, con sanzione del 30% o del 15% ridotta ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, pagando altresì gli interessi legali (dal 1° gennaio 2020, il tasso di interesse legale è stato diminuito dallo 0,8% allo 0,05%, grazie al DM 12 dicembre 2019).

Si fa presente che la necessità di ravvedere anche gli eventuali tardivi versamenti sembra fungere da contraltare rispetto al ridimensionamento, a opera dell’Agenzia delle Entrate, della sanzione da dichiarazione infedele (che, come visto, passa da un minimo del 90% a un minimo di 250 euro).

Non a caso, nel momento in cui, spirati i 90 giorni, si ravvede la dichiarazione infedele, da un lato, la base di computo è rappresentata dal 90% e, dall’altro, non si ravvedono i tardivi versamenti, assorbiti dalla violazione, più grave, da dichiarazione infedele.