Contribuzioni nel complesso inferiori all’importo ordinario sul minimale di reddito determinano una riduzione dei mesi accreditati a fini contributivi

Di Paola RIVETTI

Gli imprenditori individuali che applicano ai fini fiscali il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta (sul reddito minimale e su quello eccedente) alla Gestione artigiani e commercianti INPS. La misura, disciplinata dall’art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014:
– non è estensibile ai professionisti, iscritti alla Gestione separata INPS oppure a Casse professionali private;
– è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con le circ. n. 29/2015 e n. 35/2016, entro precisi termini.

I soggetti già esercenti attività d’impresa hanno l’onere di:
– compilare l’apposito modello all’interno del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito dell’INPS oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. n. 29/2015;
– presentare tale modello, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2020; il termine del 28 febbraio va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, posto che non è applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo; inoltre la scadenza del 28 febbraio rimane ferma anche in caso di anno bisestile (come il 2020).

Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2019, la stessa si applica automaticamente anche nel 2020, ove permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia (circ. INPS n. 28/2020, § 8).
Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato, per utilizzare il beneficio contributivo, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale, con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale.
La riduzione contributiva non è priva di effetti poiché, per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 comma 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In base a tale norma:
– hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti;
– in caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata, con attribuzione a decorrere dall’inizio dell’anno solare.

La norma prevede un importo minimo di contributi (c.d. “minimale contributivo”) da versare al fine di maturare un’anzianità contributiva coincidente con tutto l’anno solare in cui è stata svolta l’attività soggetta a contribuzione. Ciò significa che, se l’importo versato dall’imprenditore in regime forfetario che ha aderito all’agevolazione contributiva risulta complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. L’adesione alla riduzione contributiva, quindi, va valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

Nell’ipotesi in cui il regime cessi (per il venir meno dei requisiti o per scelta del contribuente) anche l’agevolazione contributiva viene meno, con il ripristino del regime ordinario di determinazione e di versamento dei contributi dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di fuoriuscita (circ. INPS nn. 35/2016, § 3, e 29/2015, § 4). La cessazione dell’agevolazione determina, in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva.

Ai fini della disapplicazione dell’agevolazione contributiva, la dichiarazione di rinuncia va trasmessa all’INPS entro il mese di febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Secondo le indicazioni rese con il messaggio INPS 3 gennaio 2019 n. 15, le comunicazioni pervenute all’Istituto in data successiva determineranno il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo (per approfondimenti si veda “Rinuncia ai contributi ridotti per imprenditori forfetari fino al 28 febbraio” del 5 gennaio 2019).