L’INPS illustra le modalità di presentazione delle domande per l’anno 2020

Di Elisa TOMBARI

Tra le misure a sostegno della genitorialità previste in favore dei lavoratori con figli, l’art. 1, comma 335 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto un contributo, decorrente dal 1° gennaio 2017, destinato alle famiglie con bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016.

Corrisposto direttamente dall’INPS (secondo le istruzioni del DPCM attuativo del 17 febbraio 2017), il contributo può essere erogato sotto forma di contributo per i servizi all’infanzia (c.d. “bonus asilo nido”), per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o, in alternativa, a fini assistenziali, in caso di bambini fino a tre anni affetti da gravi patologie croniche, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. L’importo massimo del bonus, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’art. 1, comma 488 della legge di bilancio 2019 a 1.500 euro.

Su tale impianto normativo è intervenuta la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che, al comma 343, ha ulteriormente incrementato la misura del bonus, portandolo ad un massimo di 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro, e di 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

Proprio con riguardo a tali ultime modifiche normative è intervenuto l’INPS, che, con la circolare n. 27/2020, ha riepilogato la disciplina della misura in esame e fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso per l’anno 2020.

Fermo restando che l’istanza deve essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti necessari e che devono sussistere alla data di presentazione della domanda sono i seguenti:
– il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro Ue o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
– la residenza in Italia;
– solo per il contributo asilo nido (art. 3 del DPCM 17 febbraio 2017), occorre che il genitore richiedente sia quello che sostiene l’onere del pagamento della retta;
– solo per il contributo per forme di supporto (art. 4 del DPCM 17 febbraio 2017), il richiedente deve convivere con il minore.

L’importo del bonus massimo spettante su base annua viene erogato con modalità differenti a seconda della finalità per la quale viene richiesto. Più nel dettaglio, se la misura viene richiesta per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, l’erogazione è mensile, parametrata ad undici mensilità, e si determina come segue:
– per un ISEE minorenni fino a 25.000 euro il budget annuo è di 3.000 euro, per un importo massimo mensile erogabile di 272,72 euro;
– per un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro il budget annuo è di 2.500 euro e l’importo massimo mensile erogabile è di 227,27 euro;
– per un ISEE minorenni da 40.001 euro il budget annuo è di 1.500 euro e l’importo massimo mensile erogabile è di 136,37 euro.

In caso di mancata presentazione dell’ISEE, la rata spettante sarà pari alla misura minima.
Se, invece, il contributo viene richiesto per introdurre forme di supporto presso la propria abitazione, l’erogazione avverrà in un’unica soluzione, nel rispetto delle soglie massime sopra indicate, previa presentazione dell’attestazione pediatrica che dichiari l’impossibilità del minore a frequentare asili nido per l’intero anno di riferimento.

In ogni caso, eventuali omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE non pregiudicano l’accoglimento della domanda, ma comportano la liquidazione dell’importo nella misura minima; una volta sanate, l’importo spettante verrà eventualmente integrato a decorrere dalla data della domanda.

La domanda, nella quale occorre specificare a quale dei due benefici si intende accedere, deve essere presentata in via telematica (via web o rivolgendosi a Patronati o Contact center) secondo tempistiche che saranno oggetto di un messaggio di prossima pubblicazione.

Per coloro che abbiano già fatto domanda di bonus nido nel 2019, l’INPS prevede una modalità “agevolata”, che consente al genitore di inoltrare l’istanza semplicemente confermando o modificando i dati già precaricati in procedura, specificando per quali mensilità dell’anno 2020 si intende richiedere il bonus.
Per quanto riguarda la documentazione probatoria per il bonus 2019, si veda “Da inviare entro il 1° aprile la documentazione delle spese per il bonus asili nido 2019” di oggi.