Dopo i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riemergono le sanzioni proporzionali
Le violazioni in tema di monitoraggio fiscale possono senza dubbio essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
Sia in caso di omessa compilazione del quadro RW che di irregolare compilazione dello stesso, il ravvedimento, per le ragioni che seguono, si profila molto conveniente se posto in essere entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Considerato che il termine di presentazione del modello REDDITI 2019 è scaduto il 2 dicembre 2019 (in quanto il 30 novembre cadeva di sabato), il termine di 90 giorni coincide con il 2 marzo 2020 (in quanto il 1° marzo cade di domenica).
In primo luogo, bisogna considerare che, secondo la tradizionale opinione dell’Agenzia delle Entrate, il quadro RW è considerato un quadro che non ha “vita autonoma”, facendo parte della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, come ribadito nella circ. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015 n. 27 § 2.3, il ravvedimento, in caso di omessa dichiarazione dei redditi (e non del solo quadro RW) soggiace allo sbarramento temporale dei 90 giorni, per effetto dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
Tornando al caso del (solo) quadro RW omesso o infedele, bisogna differenziare la disciplina sanzionatoria “sostanziale” dal ravvedimento operoso.
L’art. 5 del DL 167/90 stabilisce che se il quadro RW viene trasmesso con un ritardo massimo di 90 giorni, si applica una sanzione fissa di 258 euro. Uguali considerazioni, per esigenze di ordine sistematico, valgono per la compilazione infedele, ad esempio senza indicazione di uno o più conti esteri.
Non ha rilevanza che l’omissione riguardi possedimenti detenuti o meno in paradisi fiscali, in quanto, a prescindere dal numero di violazioni, c’è sempre una sanzione fissa di 258 euro.
Allora, se ci si ravvede, bisogna ridurre la sanzione di 258 euro a 1/9, dovendo quindi pagare, solo per il quadro RW, 28,67 euro (ex combinato disposto degli artt. 5 del DL 167/90 e 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
In assenza di chiarimenti ufficiali, il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere “8911”, con indicazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione (il 2019 se si tratta di quadro RW che avrebbe dovuto essere presentato unitamente al modello REDDITI 2019 quand’anche il ravvedimento avvenga nel 2020).
Se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi nei termini senza compilare il quadro RW, questo può essere oggetto di autonomo ravvedimento anche spirati i 90 giorni, applicando, a seconda di quando ci si ravvede, la riduzione della sanzione da 1/8 del minimo a 1/5 del minimo.
Però, ravvedersi sarebbe molto più costoso, in quanto occorrerebbe prendere come base di computo le sanzioni proporzionali dell’art. 5 del DL 167/90 e non la sanzione fissa di 258 euro.
Le sanzioni, benché ridotte, sarebbero quindi del 3% dell’ammontare non dichiarato, elevate al 6% se si tratta di possedimenti detenuti in Paradisi fiscali.
Senza contare che, se si tratta di paradisi fiscali, opererebbe anche la presunzione reddituale dell’art. 12 del DL 78/2009, con raddoppio delle sanzioni da dichiarazione infedele oppure omessa.