Esclusi i contratti con esercenti arti o professioni; nel limite di 200.000 euro rientrano tutti i contratti con la stessa impresa
Con l’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2020 n. 1 sono stati forniti molti dei chiarimenti ritenuti necessari per individuare il corretto ambito applicativo dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97 e, conseguentemente, permettere alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di adempiere entro il prossimo 17 febbraio alle nuove disposizioni in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi ai dipendenti/collaboratori impiegati nell’esecuzione di una o più opere e/o di uno o più servizi.
L’art. 17-bis del Dlgs. 241/97 si applica infatti ai committenti che affidano a un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma”.
È, quindi, richiesto che l’opera o il servizio siano eseguiti da “un’impresa”. Sono pertanto esclusi dall’ambito applicativo i contratti stipulati con esercenti arti e professioni. I contratti d’opera, pertanto, non rientrano nell’ambito oggettivo della norma, salvo nel caso in cui siano stipulati con imprese “a condizione che le stesse utilizzino per l’esecuzione dell’opera o del servizio commissionato lavoratori aventi diritto alla percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati”.
In relazione al requisito economico del valore dell’opera o del servizio, che deve essere di importo annuo superiore a 200.000 euro, l’Agenzia chiarisce che tale valore deve essere determinato per ciascuna impresa prendendo in considerazione il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; per i contratti “a cavallo” occorre applicare il meccanismo di pro rata temporis su base mensile suddividendo il valore complessivo del contratto per il numero di mesi della sua durata e moltiplicandolo per i mesi ricompresi in ciascun anno solare. Per il computo di tale soglia si dovranno considerare tutti i contratti in essere durante l’anno comprese eventuali modifiche e/o aggiunte.
Viene anche chiarito che nel caso in cui il contratto non individui un prezzo o una scadenza predeterminata, come nel caso dei contratti-quadro diffusi nella GDO, si seguirà il criterio di cassa con la conseguenza che gli obblighi introdotti con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 decorreranno nel momento in cui i pagamenti effettuati dal committente all’affidatario supereranno la soglia di 200.000 euro su base annua.
In relazione alla tipologia di contratto che delimita l’ambito oggettivo di applicazione della norma, la circolare chiarisce che rileva “l’effettivo ricorrere nei contratti comunque denominati del prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Che questo sia il corretto criterio si desume, innanzitutto, dalla circostanza che il legislatore ha incluso nell’ambito applicativo della nuova norma “rapporti negoziali comunque denominati” e, in secondo luogo, dalla ratio della nuova norma, che mira a introdurre un deterrente ai comportamenti finalizzati a violare le norme tributarie ai fini IVA e di ritenute fiscali nei confronti dei dipendenti.
Seguendo i criteri indicati, l’Agenzia delle Entrate esclude dall’ambito applicativo della disciplina i contratti di somministrazione di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 81/2015 e, più in generale, i contratti che hanno a oggetto la fornitura di manodopera posta in essere da soggetti espressamente autorizzati in base a leggi speciali, mentre la nuova norma si applica in caso di somministrazione illecita di lavoro.
La circolare di ieri analizza, inoltre, le caratteristiche richieste ai contratti che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97 chiarendo, che per determinare il prevalente utilizzo di manodopera, si esegue un calcolo indicando al numeratore la retribuzione corrisposta ai lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore il prezzo complessivo dell’opera o del servizio o della somma di entrambi, in caso di contratti misti; si avrà prevalenza se il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.
Ai fini della verifica del requisito dell’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili in qualunque forma, l’Agenzia chiarisce che il requisito in analisi non si verificherà nel caso in cui i beni strumentali siano riconducibili agli appaltatori, affidatari o subappaltatori, oppure vengano utilizzati in modo occasionale beni strumentali del committente o a esso riconducibili, oppure non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio.