Il testo della bozza di decreto correttivo semplifica anche le modalità di accesso all’Albo dei curatori

Di Luciano DE ANGELIS

Obbligo di segnalazione all’OCRI differito al 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei limiti del nuovo 2477 c.c. e necessità di informazione reciproca fra sindaci e revisori che effettuano la segnalazione. Iscrizione agevolata all’Albo dei curatori di prima istituzione e semplificazione degli obblighi formativi per dottori commercialisti e avvocati. Nelle srl l’attività esclusiva degli amministratori riguarderà l’istituzione degli adeguati assetti organizzativi e non l’amministrazione delle società.

Sono alcune delle principali, attesissime modifiche proposte nello schema di DLgs. relativo alle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 14/2019, cioè al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che dovrebbe approdare oggi in CdM. Il decreto dovrà poi essere sottoposto al vaglio delle Commissioni parlamentari per i previsti pareri e poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

In primo luogo viene confermata la proroga di sei mesi per l’attivazione dell’allerta (differendola dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021) per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Si tratta della segnalazione che ha per destinatario l’OCRI e che grava essenzialmente sui creditori pubblici qualificati e sugli organi di controllo o revisori nominati sulla base dell’avvenuto superamento dei parametri negli esercizi 2017-2018. Il fatto che ai fini del differimento verranno presi in riferimento il mancato superamento dei parametri nel 2018/2019 porterà probabilmente a un leggero scostamento delle società che potranno utilizzare il differimento rispetto a quelle che hanno l’obbligo di nomina dei sindaci o revisori (in tal senso anche la relazione ministeriale ove si prevede che il differimento di sei mesi dalla segnalazione riguarderebbe le imprese “tendenzialmente, anche se non del tutto, coincidenti, ove esercitate in forma societaria, con quelle escluse, ai sensi dell’art. 2477 c.c., dall’obbligo di dotarsi di collegio sindacale e dell’organo di revisione”).

Apprezzabili risultano poi le modifiche introdotte all’art. 14 ove da un lato si prevede che l’allerta esoneri dagli obblighi di riservatezza e segreto professionale non solo i sindaci ma anche i revisori (art. 9-bis commi 1 e 2 del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39) e dall’altro si impone sia all’organo di controllo che al revisore o alla società di revisione un reciproco obbligo di informativa sulla segnalazione effettuata all’OCRI.

Diverse le modifiche apportate all’art. 356 relativo all’“Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al Codice della crisi e l’insolvenza”, ove vengono semplificati obblighi formativi e requisiti di accesso.

In particolare vengono introdotti obblighi formativi meno rilevanti per gli iscritti agli Ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Per essi sarà sufficiente documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore, anziché duecento, come invece richiesto alle altre categorie (fra cui i consulenti del lavoro). Ai fini del primo popolamento dell’Albo, inoltre, viene ampliato il novero dei soggetti che possono chiedere l’iscrizione allo stesso in sede di prima formazione ai quali, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, verrà richiesto di documentare di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, in almeno due procedure (attualmente sono quattro) negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’art. 352.

Di estremo interesse infine, a livello societario anche la modifica introdotta all’art. 377 del CCII in tema di assetti organizzativi societari. Va ricordato, a riguardo, che le disposizioni del vigente testo prevedono che in ogni tipologia societaria la gestione dell’impresa, spetti “esclusivamente agli amministratori”, il che ha creato in questi ultimi mesi molteplici dubbi sul ruolo dei soci gestori delle srl (così, come contemplato dagli artt. 2479 e 2368 c.c.) c.c. Il decreto correttivo, al fine di rimuovere tali ambiguità, interviene sulle disposizioni in commento, precisando che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori è l’istituzione degli assetti organizzativi e non la gestione dell’impresa.