Nel corso della conferenza svoltasi ieri con il CNDCEC, l’Agenzia ha fornito chiarimenti sui corrispettivi telematici, rispondendo ai quesiti degli operatori

Di Corinna COSENTINO e Savino GALLO

Nel corso di una conferenza organizzata ieri a Roma, nella quale sono intervenuti anche il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e il Presidente del CNDCEC Massimo Miani, sono stati forniti chiarimenti, fra l’altro, sul regime dei corrispettivi telematici, rispondendo ad alcuni quesiti posti dagli operatori. Inoltre, è stato presentato il nuovo servizio sperimentale per i commercialisti “Procure e deleghe telematiche”.

Sul tema dei corrispettivi, il responsabile Ufficio applicativi dell’Agenzia delle Entrate, Mario Carmelo Piancaldini, ha osservato come il nuovo regime sia ancora in fase di avvio, evidenziando l’importanza del confronto con le associazioni di categoria e con gli operatori per intercettare gli errori e risolverli. In questa direzione, ha ricordato, si è posta la risoluzione n. 6 emanata il 10 febbraio, che ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare l’omessa trasmissione dei dati del secondo semestre 2019 entro il 30 aprile 2020 senza l’applicazione delle relative sanzioni (si veda “Moratoria sui corrispettivi telematici fino al 30 aprile 2020” di ieri).

Tuttavia, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 i soggetti sottoposti all’obbligo dal 1° luglio scorso non possono più beneficiare della moratoria, per cui sono tenuti a memorizzare i dati giornalmente e a trasmetterli entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, pena l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97, che peraltro risultano particolarmente onerose.

È stato però evidenziato come i termini di rilascio dei documenti non siano mutati rispetto a quanto disposto per scontrini e ricevute fiscali. Il documento commerciale, pertanto, dovrà essere rilasciato all’atto del pagamento del corrispettivo ovvero, se antecedenti, all’atto della consegna del bene o dell’ultimazione del servizio, specificando che il corrispettivo non è stato riscosso. Nel primo caso (cessione di beni), l’IVA verrà conteggiata nella liquidazione relativa al mese in cui è avvenuta la consegna; nel secondo caso (prestazione di servizi), l’imposta dovrà confluire nella liquidazione relativa al mese in cui è avvenuto il pagamento, e occorrerà emettere un nuovo documento commerciale per il corrispettivo riscosso.

Quest’ultima fattispecie, così come il caso della fattura riepilogativa emessa a fine mese a seguito di documenti per “corrispettivo non riscosso”, non sono gestibili mediante gli strumenti attualmente in uso e comportano disallineamenti nei dati comunicati dagli operatori. Tuttavia, ha precisato Piancaldini, anticipando il contenuto di una circolare di prossima emanazione, ciò non comporterà l’avvio di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (salvo disallineamenti macroscopici).
Peraltro, a partire da luglio 2020 saranno operative le nuove regole per l’invio. Nei prossimi mesi, i registratori e la procedura web saranno adeguati alle esigenze segnalate dagli operatori. La modifica, secondo quanto annunciato, è in corso di implementazione (cfr. provv. Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2019).

In occasione della conferenza di ieri, inoltre, è stato presentato il nuovo servizio “procure e deleghe telematiche”, sviluppato a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Entrate e Consiglio nazionale nel maggio dello scorso anno. Tale servizio, che sarà facoltativo e partirà dal 1° marzo, consentirà agli iscritti all’albo di comunicare direttamente on line i nominativi dei clienti di cui si detiene la procura e dei collaboratori di studio delegati a operare con quella procura.
In pratica, verranno eliminati tutti i documenti cartacei che il professionista o il suo collaboratore sono costretti a presentare ogni volta che si recano in un ufficio dell’Agenzia. D’ora in avanti, basterà la carta d’identità, mentre tutti gli altri dati risulteranno già a terminale.

Per fare sì che il sistema funzioni, il Consiglio nazionale si è impegnato a trasmettere quotidianamente all’Agenzia l’elenco di tutti gli iscritti all’Albo, costantemente aggiornato con eventuali variazioni (nuove iscrizioni, cancellazioni, ecc.). Per questo, sarà necessario che gli Ordini comunichino al Consiglio nazionale con sollecitudine le variazioni. A fronte di tale impegno, però, anche per gli ODCEC potrebbe esserci una semplificazione. Una volta che il flusso dei dati tra CNDCEC e Agenzia andrà a regime, infatti, “non sarà più necessario – ha spiegato Gilberto Gelosa, Consigliere nazionale con delega alla fiscalità – inviare alle Entrate, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli iscritti”.

In questa prima fase sperimentale, che dovrebbe durare circa 12 mesi, il sistema potrà essere utilizzato per tutti i “servizi basici” per i quali è prevista la presenza fisica in ufficio (presentazione di istanze di autotutela, documenti per l’ottenimento dei rimborsi, richiesta di informazioni, ecc.). “Si tratta dei servizi che più frequentemente impegnano commercialisti e collaboratori a recarsi presso gli uffici – conclude Gelosa –. Ma non è escluso che, conclusa la fase di sperimentazione, il sistema delle deleghe telematiche possa essere ampliato anche ad altre tipologie di attività”.