Se l’unica omissione è il mancato invio dei dati del secondo semestre 2019 è possibile regolarizzare la posizione senza sanzioni

Di Corinna COSENTINO

I soggetti passivi IVA che hanno omesso di trasmettere in via telematica i corrispettivi riferiti al periodo compreso tra i mesi di luglio e dicembre 2019 possono regolarizzare la propria posizione senza l’applicazione delle relative sanzioni inviando i dati entro il 30 aprile 2020.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 6 pubblicata ieri, 10 febbraio 2020.

Sono interessati dalla novità i soggetti che, avendo realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro, ed essendo tenuti ad adempiere i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, non hanno effettuato correttamente l’invio dei dati.

In base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, per il secondo semestre 2019, tali soggetti potevano effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi entro un termine più ampio di quello previsto dalla norma, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, anziché entro il termine ordinario di 12 giorni da tale momento (ferma restando la memorizzazione giornaliera dei dati e le ordinarie scadenze per la liquidazione dell’imposta).

La disposizione citata doveva essere letta anche alla luce della circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2019. In particolare, come ricordato anche dalla risoluzione n. 6 in commento, i soggetti obbligati ai nuovi adempimenti dal 1° luglio 2019 che non si fossero dotati tempestivamente dei registratori telematici dovevano:
– continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale;
– trasmettere i corrispettivi mediante i servizi web o i canali “alternativi” individuati dall’Agenzia delle Entrate con provv. n. 236086/2019 (nel rispetto del più ampio termine sopra ricordato);
– liquidare correttamente e tempestivamente l’imposta.

Inoltre, ancorché tale aspetto non sia richiamato dalla risoluzione di ieri, i soggetti in parola dovevano continuare ad annotare i corrispettivi sul registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72 fino alla messa in uso del registratore telematico, al fine di adempiere correttamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati, (circ. n. 15/2019).

In base alle indicazioni originarie, dunque, le sanzioni di cui agli artt. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97 dovevano trovare applicazione in caso di trasmissione dei dati oltre il mese successivo a quello di riferimento.
Infatti, nelle scorse settimane, la stessa Agenzia delle Entrate ha inviato lettere di compliance ai commercianti al minuto e ai soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72 in relazione ai quali erano emerse anomalie nell’invio dei dati dei corrispettivi riferiti ai mesi da luglio a novembre 2019, invitandoli a ravvedersi in caso di riscontro delle violazioni (si veda, a tal proposito, “Avvisi per mancato invio dei corrispettivi in base al quadro VT” del 1° febbraio 2020).

Ora, con la risoluzione n. 6/2020, viene riconosciuto che, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel secondo semestre 2019, la violazione può essere regolarizzata senza l’applicazione delle sanzioni amministrative, purché i dati siano trasmessi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, ossia entro il 30 aprile 2020. Ciò al fine di tener conto delle difficoltà incontrate dagli operatori in fase di prima applicazione del nuovo regime, nonché dei principi fissati dallo Statuto del contribuente (art. 10 della L. 212/2000).

Secondo le nuove indicazioni, le sanzioni di cui agli artt. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97 troveranno applicazione laddove i soggetti interessati trasmettano i dati oltre il termine del 30 aprile 2020 ovvero omettano di trasmetterli dopo tale data. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Restano comunque esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015:
– i soggetti che effettuano le operazioni di cui al DM 10 maggio 2019 (almeno fino alla data che sarà individuata con successivo decreto ministeriale);
– i soggetti che, pur effettuando operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, hanno scelto di documentare le stesse mediante fattura ovvero hanno emesso la fattura su richiesta del cliente.

Con la risoluzione n. 6/2020, infatti, è stato confermato quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2020, secondo cui gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi vengono meno laddove le operazioni siano state documentate mediante fattura (ordinaria o semplificata), emessa su richiesta del cliente ovvero su base volontaria, entro i termini previsti dall’art. 21 del DPR 633/72.