Recepite le novità introdotte dal DLgs. 142/2018 in materia di deducibilità degli interessi passivi

Di Salvatore SANNA

La generalità dei soggetti IRES applica il c.d. “monitoraggio del ROL” per individuare la quota di interessi passivi deducibile nel periodo di imposta. Per i medesimi, l’art. 96 comma 1 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta:
– sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
– per l’eventuale eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. “ROL”).

A partire dal 2019, il DLgs. 142/2018 ha modificato la disciplina prevista dall’art. 96 del TUIR, stabilendo che il ROL deve essere calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’art. 2425 c.c., lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

Per il ROL, poi, occorre tenere presente che secondo quanto disciplinato dal regime transitorio relativo al passaggio al “ROL fiscale”, non si deve tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.

Inoltre, applicando il regime in vigore dal 2019:
– non è più prevista l’esclusione del ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
– il riporto dell’eccedenza del ROL “fiscale” viene limitato a 5 periodi di imposta;
– non è consentito riportare le eccedenze di ROL “contabile” maturate sino al 31 dicembre 2018, fatta salva la parte riferita agli interessi su prestiti contratti sino al 17 giugno 2016.

Resta fermo che in prima battuta gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi realizzati dalla società. Inoltre, nell’attuale regime del monitoraggio del ROL è consentito il riporto degli interessi attivi ai periodi di imposta successivi qualora l’ammontare degli interessi attivi e dei proventi assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri assimilati di competenza e gli interessi passivi riportati da periodi precedenti.

Il modello REDDITI 2020 SC fa proprie le novità introdotte attraverso la modifica del prospetto relativo al monitoraggio del ROL di cui ai righi RF118-RF122.
Vengono previste, infatti, apposite caselle destinate al riporto del ROL “fiscale”, al riporto degli interessi attivi ed al trasferimento dei medesimi all’interno del consolidato fiscale.
Il rigo RF122, poi, è destinato al riporto separato delle eccedenze di ROL “contabile” pregresse che sono compensabili solo con gli interessi relativi a prestiti stipulati dal 17 giugno 2016.

Il modello dichiarativo, quindi, prevede la convivenza tra due ROL differenziati:
– il ROL contabile, illimitatamente riportabile;
– il ROL “fiscale”, il cui riporto è soggetto al limite di 5 anni.

Passando agli interessi oggetto del monitoraggio del ROL, l’art. 96 comma 3 del TUIR prevede che siano da assoggettare alla disciplina laddove ricorrano i seguenti presupposti:
– sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa e dalla normativa relativa ai componenti di Conto economico rilevanti fiscalmente per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata. Quindi, il primo presupposto da verificare agli effetti dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR è se l’onere finanziario sia così qualificato in bilancio;
– derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.

Pertanto, ai fini dell’art. 96 del TUIR, rilevano gli interessi secondo la qualificazione operata dai principi contabili nazionali o internazionali.

Secondo quanto previsto dall’art. 96, comma 5, del TUIR, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta diventa deducibile per il 2019 per un ammontare pari all’eventuale differenza positiva tra:
– la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta e del 30% del ROL;
– gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta.

Le istruzioni al modello REDDITI SC confermano che questa disposizione si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell’art. 96 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal DLgs. 142/2018.