Emendamenti al Milleproroghe puntano all’entrata in vigore dal 1° aprile; in base all’art. 3 comma 2 della L. 212/2000 l’obbligo decorre dal 1° marzo
Decorrenza “agitata” per l’obbligo concernente la c.d. “tracciabilità delle detrazioni”, introdotto dall’art. 1 comma 679 della L. 160/2019, ossia l’obbligo di pagare le spese detraibili non in contanti, bensì mediante bonifico bancario o postale o altri mezzi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, nonché assegni bancari e circolari.
Alcuni emendamenti presentati al DL Milleproroghe da forze politiche sia di maggioranza che di opposizione si prefiggono come obiettivo il differimento dell’entrata in vigore a partire dal 1° aprile 2020.
Sul punto il Governo si è detto non pregiudizialmente contrario, ma evidenzia la necessità che questi emendamenti siano adeguatamente coperti sul piano finanziario, perché la Relazione tecnica alla legge di bilancio 2020 ha quantificato un gettito aggiuntivo derivante dall’introduzione dell’obbligo che con il differimento della sua decorrenza verrebbe inevitabilmente a mancare per quota parte.
Il punto è però capire quale sia l’entità dell’eventuale differimento, ossia a partire da quando, in assenza di eventuali interventi modificativi debitamente coperti sul piano finanziario, si deve considerare operante l’obbligo generalizzato della tracciabilità delle spese detraibili. È del tutto evidente che, nell’idea del Governo (e della Relazione tecnica alla legge di bilancio), quest’obbligo sarebbe da considerarsi già scattato a partire dal 1° gennaio 2020.
In realtà, la questione è ben lungi dal potersi considerare pacifica.
L’art. 3 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce espressamente che “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione di esse espressamente previsti”.
Stando così le cose, il nuovo adempimento rappresentato dall’obbligo di pagamento tracciato delle spese detraibili decorre, a legislazione vigente, dal 1° marzo 2020.
È noto quante volte in questi 20 anni si sia verificato il mancato rispetto dei principi dello Statuto del contribuente da parte di leggi finanziarie, poi di stabilità e ora di bilancio, ma ciò, per quanto poco commendevole, è sempre stato possibile in forza dell’esercizio espresso di una deroga a principi recati da uno Statuto che, in quanto legge ordinaria, può appunto essere derogato da altre leggi ordinarie, ma che, in quanto legge speciale, prevale sulle altre leggi ordinarie in assenza di deroghe espresse.
La formula “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212”, tristemente ricorrente in numerosi provvedimenti, non figura nel comma 679 dell’art. 1 della L. 160/2019, né in altri commi che si occupano della sua decorrenza.
Anche la recente presa di posizione sul regime forfetario delle partite IVA individuali, con cui viene affermata la decorrenza già sul 2020 dei nuovi requisiti da verificare sul 2019, non è basata sulla (insostenibile) negazione del principio di cui all’art. 3 comma 2 dello Statuto del contribuente anche in assenza di deroga espressa, bensì sulla (ardita, ma non addirittura insostenibile) differenza che corre tra l’introduzione di nuovi obblighi da adempiere e la mera introduzione di nuove soglie quantitative da rispettare senza che a tale fine siano richiesti adempimenti specifici.
Un distinguo ai limiti della “lana caprina giuridica” che è in ogni caso non riproducibile nel caso dell’indiscutibile nuovo obbligo rappresentato dal pagamento con mezzi tracciati, pena la non spettanza delle detrazioni.
Verrebbe dunque da concludere che, con buona pace delle stime di gettito rinvenibili nell’ambito delle relazioni tecniche, anche senza interventi normativi nell’ambito del Milleproroghe i contribuenti che sostengono spese detraibili in contanti fino al 29 febbraio 2020 potranno detrarle, con decorrenza dell’obbligo di pagarle con mezzi tracciati a partire dal 1° marzo 2020.
Derogare con legge ordinaria allo Statuto del contribuente purtroppo si può, anche mille volte.
Bisogna però scriverlo nella legge, non nella relazione tecnica che, nel silenzio della legge circa una deroga che è possibile, ma deve essere espressa, è da considerarsi semmai errata nel presupposto.