Mancano i chiarimenti sul corretto ambito oggettivo di applicazione dell’art. 17-bis del DLgs. 241/97

Di Caterina MONTELEONE e Massimo NEGRO

Nel corso di Telefisco 2020 l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi della decorrenza degli obblighi in materia di versamento delle ritenute introdotti con la nuova norma contenuta nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97, approfondendo quanto già chiarito con la precedente ris. n. 108/2019. Con tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che l’art. 4 comma 2 del DL 124/2019, laddove prevede che il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020, deve essere interpretato in modo da includere anche i contratti stipulati antecedentemente a tale data, se ancora in esecuzione.
Veniva, quindi, precisato che l’obbligo riguarda le ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, per le quali il versamento deve essere eseguito entro il 17 febbraio, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Durante Telefisco 2020 l’Agenzia ha ulteriormente chiarito che la norma in esame si applica “dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, ovvero operate relativamente alle retribuzioni maturate e pagate dal datore di lavoro nello stesso mese. Conseguentemente, non vanno adempiuti i predetti obblighi in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020”.

Restano, pertanto, escluse dal nuovo obbligo le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate sulle retribuzioni maturate fino al 31 dicembre 2019, indipendentemente dal momento in cui vengano corrisposte e, quindi, anche al di fuori dall’applicazione della c.d. “cassa allargata” ex art. 51 comma 1 del TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Se in tema di decorrenza l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari a eliminare possibili dubbi interpretativi, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda altri aspetti della norma.
In particolare, restano ancora senza risposta i dubbi emersi in relazione alla corretta interpretazione dei requisiti richiesti dal nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 per circoscrivere l’ambito oggettivo di applicazione della norma, laddove dispone che si applichi ai committenti, sostituti d’imposta e residenti in Italia ai fini delle imposte dirette, che affidano a un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il compimento di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a esso riconducibili.

Dal tenore letterale della norma, si rileva che la prestazione resa dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve essere caratterizzata, innanzitutto, da “prevalente utilizzo di manodopera”. Non è chiaro come debba essere determinata la richiesta “prevalenza” della manodopera.

Sotto altro profilo, restano i dubbi sorti in relazione al requisito relativo all’utilizzo di beni strumentali del committente. La nuova norma, infatti, richiede, tra le altre condizioni, che le prestazioni siano eseguite da dipendenti/collaboratori dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice avvalendosi di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili.

Tuttavia, il legislatore non ha specificato, nel caso in cui la prestazione venga resa con l’utilizzo di beni strumentali del committente, se sia sufficiente anche solo un utilizzo residuale di beni del committente affinché si possa ritenere raggiunto il requisito richiesto.

Sotto altro profilo, attesi sono anche i chiarimenti sulla procedura da seguire per ottenere il certificato che attesti il possesso dei requisiti per disapplicare la nuova norma.
È auspicabile che tali chiarimenti arrivino quanto prima poiché, salvo rinvii dell’ultimo momento, possibili ad esempio se inseriti in sede di conversione del DL 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”), è probabile che i soggetti interessati dal nuovo obbligo abbiano già iniziato a verificare se rientrano nell’ambito applicativo della nuova norma e nel dubbio, in via prudenziale, abbiano iniziato a predisporre quanto richiesto dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97, oppure a effettuare un’autocertificazione delle condizioni per la sua disapplicazione.