La revisione non può riguardare l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 perché non è stato possibile svolgere le attività di pianificazione

Di Redazione EUTEKNE

Assonime, nel Caso n. 1/2020, evidenzia come, a suo parere, la revisione legale del bilancio, per quelle società che hanno nominato l’organo di controllo o il revisore entro il 16 dicembre 2019 a seguito dell’ampliamento dell’obbligo derivante dalla modifica dell’art. 2477 comma 2 c.c., per essere coerente con la natura di tale attività, riguarda il primo esercizio successivo alla nomina, ovvero l’esercizio 1° gennaio-31 dicembre 2020.

In base a questa ricostruzione, l’incarico, tanto che si nomini un organo di controllo quanto che si nomini un revisore legale, avrà una durata di tre esercizi (2020, 2021 e 2022) e scadrà alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del terzo esercizio.

L’attività di revisione legale, afferma infatti Assonime, non è semplicemente un’attività di controllo puntuale su un certo atto che si svolge alla chiusura dell’esercizio, ma è un’attività che si svolge in forma continuativa nel corso dell’esercizio sociale.

Nel documento viene richiamata, a tal proposito, la normativa contenuta nel DLgs. 39/2010, secondo cui il revisore deve:
– esprimere con una relazione il giudizio sul bilancio;
– verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Inoltre, i principi di revisione ISA Italia evidenziano come:
– il professionista debba svolgere la revisione sulla base di un’attività di pianificazione che si compone di una strategia generale di revisione che stabilisce la portata e la tempistica della revisione e dell’elaborazione di un piano di revisione;
– debba essere pianificata la frequenza delle verifiche periodiche per valutare la regolare tenuta della contabilità sociale in funzione della dimensione e complessità dell’impresa;
– sia possibile svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi di errori significativi anche prima della fine dell’esercizio in relazione al tipo di problematica;
– sia necessario documentare la frequenza delle verifiche periodiche.

Secondo l’Associazione, quindi, l’attività di revisione legale è un’attività di durata che per svolgersi in modo coerente con le norme di riferimento non può che svolgersi nel corso dell’esercizio sulla base di un’attività pianificata.

Di conseguenza, un soggetto nominato a pochi giorni dalla scadenza di un certo esercizio sociale non potrebbe esercitare in modo corretto e conforme alle norme di riferimento l’attività di revisione legale rispetto al predetto esercizio. Per cui, pur sorgendo l’obbligo di effettuare la revisione legale, essa non può che essere riferita all’esercizio successivo alla nomina.

D’altra parte, osserva Assonime, da un punto di vista sostanziale, se la finalità dell’estensione dei sistemi di controllo, e in particolare della revisione legale, a un maggior numero di società è quella di favorire un maggiore affidamento dei terzi sui documenti contabili delle stesse, non sarebbe coerente con tale scopo lo svolgimento di un’attività di revisione condotto sulla base di procedure necessariamente ridotte.