Ai fini del primo popolamento, è sufficiente la nomina in due procedure negli ultimi quattro anni

Di Antonio NICOTRA

Lo schema di decreto legislativo, che apporta correzioni e integrazioni al DLgs. 14/2019, tra le varie novità, contiene alcune rilevanti modifiche alla disciplina dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure, contenuta negli artt. 356-357 del DLgs. 14/2019.

Si rammenta, a tal proposito, che l’art. 356 del DLgs. 14/2019 istituisce il nuovo Albo dei gestori della crisi, regolandone l’iscrizione e il mantenimento, nonché i requisiti necessari ai fini del “primo popolamento”. La norma è entrata in vigore il 16 marzo 2019 (art. 389 comma 2 del DLgs. 14/2019).

Analogamente, è in vigore dal 16 marzo 2019 l’art. 357 del DLgs. 14/2019, rubricato “Funzionamento dell’albo”, che rimette ad un apposito decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia, da adottare ex art. 14 comma 3 della L. 400/88, il compito di regolare, in concreto, l’iscrizione, la sospensione e cancellazione, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della Giustizia. Il termine di emanazione di tale decreto, originariamente fissato al 1° marzo 2020, è stato prorogato al 30 giugno 2020 con il DL 30 dicembre 2019 n. 162 (c.d. “mille proroghe”). Tale proroga, peraltro, era anche indicata tra le modifiche contenute nello schema di DLgs. L’art. 357, inoltre, regola il contributo per l’iscrizione nell’Albo e per il suo mantenimento.

Entrerà in vigore a partire da agosto 2020, invece, l’art. 358 del DLgs. 14/2019, che disciplina i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure. Sotto tale profilo, si ricorda come il disallineamento temporale tra le norme sopra citate abbia destato, ab origine, perplessità tra gli studiosi della materia (cfr. circolare CNDCEC 14 marzo 2019).

Tra le principali novità dello schema di DLgs., si registra, in primo luogo, l’integrazione del comma 2 dell’art. 356 del DLgs. 14/2019 con la previsione secondo la quale, per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai fini dell’iscrizione all’Albo, è sufficiente documentare la partecipazione a corsi di formazione, di cui all’art. 4 comma 5 lett. b) del DM 202/2014, di durata non inferiore a 40 ore, anziché 200 ore come richiesto per le altre categorie.

Sotto tale profilo – precisa la Relazione illustrativa allo schema di DLgs. – restano comunque salvi gli obblighi di formazione previsti dall’art. 4 comma 5 lett. c) del DM 202/2014, in considerazione della maggiore complessità dell’attività di gestione e controllo delle procedure di liquidazione giudiziale e concordato preventivo rispetto a quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento. La deroga non è estesa ai consulenti del lavoro, in ragione della novità dell’apertura a tali professionisti delle funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale.

È prevista, inoltre, una “semplificazione” dei requisiti per l’accesso al “primo popolamento”, con la previsione che riconosce la possibilità di iscrizione anche ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 comma 1, che documentino di essere stati nominati, alla data del 16 marzo 2019 (di entrata in vigore della norma), “in almeno due procedure negli ultimi quattro anni” (in luogo della previsione della nomina in 4 procedure negli ultimi 4 anni, che aveva destato perplessità), curatori, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina a componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’art. 352 del DLgs.14/2019.

Viene, in questo modo, ampliato il novero dei soggetti che possono chiedere l’iscrizione all’Albo in sede di prima formazione, anche tenendo conto della possibilità che a richiedere tale iscrizione siano professionisti interessati a ricoprire unicamente il ruolo di componenti dell’OCRI (cfr. la Relazione illustrativa allo schema di DLgs.).

È modificato anche l’art. 357 del DLgs. 14/2019, che regola – come sopra precisato – il funzionamento dell’Albo. Nella nuova formulazione, la lett. b) dell’art. 357 prevede che il DM per il funzionamento dell’Albo debba indicare le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della Giustizia, dal medesimo Albo anche a seguito del mancato versamento del contributo per l’iscrizione e/o il mantenimento della stessa.

Si registra, altresì, la modifica dell’art. 358 comma 3 lett. c) del DLgs. 14/2019: ai fini della nomina da parte dell’autorità giudiziaria, in particolare, si prenderanno in considerazione, tra le altre, anche le esigenze di trasparenza nell’assegnazione degli incarichi, “tenuto conto del numero di procedure aperte nell’anno precedente”, valutata l’esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico. Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa allo schema di DLgs., condiziona anche la rotazione nell’assegnazione degli incarichi ed è posta a presidio della professionalità ed esperienza del designato (art. 5 del DLgs. 14/2019).