Previsti un “trattamento integrativo” e una nuova detrazione d’imposta, applicabili nel secondo semestre 2020

Di Massimo NEGRO

Nel Consiglio dei Ministri tenutosi ieri sera è stato approvato un apposito decreto legge che, in attuazione dell’art. 1, comma 7, della L. 160/2019, stabilisce le modalità di riduzione del c.d. “cuneo fiscale” a favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di alcuni redditi assimilati, in relazione al secondo semestre 2020.

Oltre ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR, con esclusione però dei pensionati, potranno beneficiare dell’intervento anche i soggetti titolari dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del TUIR:
– compensi dei soci lavoratori delle cooperative (lett. a);
– indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
– borse di studio e assegni di formazione professionale (lett. c);
– compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
– remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
– prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (lett. h-bis);
– compensi per lavori socialmente utili (lett. l).

L’operazione di riduzione del “cuneo fiscale” si struttura mediante:
– la previsione di un “trattamento integrativo”, che assorbe e amplia il c.d. “bonus Renzi” di 80 euro al mese;
– l’introduzione di una nuova detrazione fiscale.
Entrambe le misure sono previste in via sperimentale e si applicano alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il nuovo “trattamento integrativo”:
– analogamente al “bonus Renzi”, spetta qualora l’IRPEF lorda, determinata sui suddetti redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR (sono quindi esclusi i c.d. “incapienti”);
– spetta se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro (rispetto al limite di 26.600 euro del “bonus Renzi”);
– è di importo pari a 600 euro; considerando il semestre di applicazione, è quindi pari a 100 euro al mese, rispetto agli 80 euro del “bonus Renzi”.

Il “trattamento integrativo”, che deve essere rapportato al periodo di lavoro, non concorre alla formazione del reddito e, quindi, non è imponibile né ai fini IRPEF, comprese le relative addizionali, né ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale.

L’ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, anch’essa da rapportare al periodo di lavoro, è invece di importo pari a:
– 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
– 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
L’ulteriore detrazione, che ha un meccanismo di calcolo analogo alle altre detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR, si applica ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, che non possono quindi beneficiare del nuovo “trattamento integrativo”.

Sia il “trattamento integrativo” che l’ulteriore detrazione d’imposta vengono riconosciuti dai datori di lavoro sostituti d’imposta, ripartendoli fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020.
In sede di conguaglio i sostituti verificano la spettanza del beneficio e devono provvedere al relativo recupero qualora risulti non spettante. Nel caso in cui l’importo da recuperare superi i 60 euro, il recupero è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

L’importo erogato ai lavoratori a titolo di “trattamento integrativo” o di ulteriore detrazione costituisce per i sostituti d’imposta un credito da utilizzare in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo da considerare per il riconoscimento dei nuovi benefici, viene stabilito che:
– rileva la quota esente prevista dalle norme agevolative per il rientro in Italia di lavoratori, ricercatori e docenti residenti all’estero (art. 16 del DLgs. 147/2015 e art. 44 del DL 78/2010);
– non deve invece essere considerato il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.