Le prestazioni accessorie vanno obbligatoriamente correlate all’operazione principale

Di Luca BILANCINI

La lista contenente il riepilogo delle prestazioni rese in un determinato periodo può anche non essere allegata al file XML della e-fattura, ma deve essere obbligatoriamente conservata in modalità cartacea o elettronica. È, questo, uno dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 8 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria è preliminarmente tornata sulla questione della distinzione fra la nozione di fattura “riepilogativa differita”, nel senso inteso e disciplinato dall’art. 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/72 e di fattura che, pur documentando più operazioni, deve ritenersi “immediata”.
La prima, infatti, come già affermato nelle precedenti risposte a interpello 24 settembre 2019 n. 389 e 16 dicembre 2019 n. 528, certifica cumulativamente più prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti dello stesso cliente “per cui si è verificata l’esigibilità”, condizione che si sostanzia, in linea generale, nel momento in cui viene pagato il corrispettivo (cfr. art. 6 comma 3 del DPR 633/72).

Il caso oggetto di interpello concerne, invece, una società di autotrasporto merci, che accompagna ogni singola prestazione nei confronti del committente con un documento di trasporto o una lettera di vettura. Al termine del mese viene redatta una lista riepilogativa delle prestazioni eseguite, che, una volta approvata dal cliente, viene richiamata nella fattura emessa nei suoi confronti.
Atteso che il pagamento avviene solo successivamente all’emissione, nel caso di specie si è in presenza di una “fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo” – cioè a dire quello nel quale l’operazione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile – “coincide con l’emissione della fattura stessa” (cfr. risposta n. 389/2019).

Altra questione esaminata nel chiarimento pubblicato ieri riguarda la necessità, in una circostanza come quella in esame, di allegare al file XML della fattura elettronica la lista contenente l’elenco dei trasporti periodicamente effettuati.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate sostiene che pur essendo in presenza di una fattura “immediata”, per poter assolvere gli obblighi previsti dall’art. 21 comma 2 lettera g) del DPR 633/72 con riferimento all’indicazione della natura, quantità e qualità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, devono essere rispettati i medesimi “oneri documentali e descrittivi” richiesti dall’art. 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/72 in tema di fatturazione differita.

Al proposito l’Amministrazione finanziaria, pur riferendosi alle cessioni di beni, ricorda che i documenti di trasporto devono essere portati in conservazione con la fattura elettronica se allegati alla stessa, ma possono essere conservati in maniera cartacea (FAQ 21 dicembre 2018 n. 52), precisando altresì che i DDT richiamati nel documento “potranno essere allegati” al file XML (FAQ 19 luglio 2019 n. 120). In sostanza gli adempimenti descrittivi richiesti dalla norma possono ritenersi assolti anche evitando di allegare le sopra citate liste riepilogative alla fattura elettronica (che ne farà comunque menzione al proprio interno), potendo il soggetto passivo scegliere se procedere o meno in tal senso.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di conservazione di tale documentazione, alternativamente, in modalità cartacea o elettronica.

L’ultima questione oggetto di analisi nel documento di prassi ha riguardato la corretta fatturazione dei servizi accessori. Tali prestazioni possono anche essere documentate separatamente dalle operazioni principali, a condizione che siano indicati “gli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento” (C.M. 13 agosto 1996 n. 198).

Secondo l’opinione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di “valorizzare” detto collegamento non è sufficiente richiamare, nel campo descrittivo della fattura (“Dati Beni Servizi”), la lista riepilogativa in cui vengono evidenziati i servizi resi nel mese e quelli, accessori, relativi a periodi precedenti. In tale evenienza, infatti, occorre procedere alla compilazione della sezione 2.1.10, “Fattura Principale” del file XML, indicando numero e data del documento relativo all’operazione originaria, cui la prestazione accessoria si riferisce.

Benché le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, perfettamente aderenti a quanto riportato nelle specifiche tecniche allegate al provv. n. 89757/2018, consentano di porre chiaramente in evidenza il collegamento fra le diverse operazioni (principale e accessoria), la soluzione proposta potrebbe risultare piuttosto rigorosa, posto che la sola indicazione della correlazione nella sezione “Dati Beni Servizi” renderà necessario, come evidenziato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 8/2020, emettere una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 e procedere alla ri-emissione di una fattura correttamente compilata.