Diverse le procedure applicabili a seconda della natura della voce di bilancio analizzata

Di Stefano DE ROSA

Per i professionisti che sono stati recentemente nominati revisori nelle cosiddette nano-imprese inizia il periodo delle prime verifiche “sul campo”, che riguardano, in particolar modo:
– l’esame dei saldi di apertura;
– la pianificazione del lavoro (che include la determinazione dei livelli di significatività, la redazione della strategia generale di revisione e la definizione dei programmi di lavoro);
– la selezione dei soggetti a cui inviare le lettere di circolarizzazione.

Con riferimento al primo punto, il principio di revisione ISA Italia 510 prevede che, nello svolgere un primo incarico di revisione, si debbano acquisire adeguati elementi probativi tramite le seguenti attività:
– verifica che i saldi di chiusura del periodo amministrativo precedente siano stati correttamente riportati a nuovo e che riflettano l’applicazione di appropriati principi contabili;
– se il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile, riesame delle carte di lavoro del revisore precedente per acquisire elementi probativi a supporto dei saldi di apertura;
– svolgere specifiche procedure di revisione sulle singole poste.

Nel caso di società assoggettate per la prima volta all’obbligo di revisione legale, non essendo possibile acquisire elementi probativi da un precedente revisore, è necessario innanzitutto verificare la coincidenza tra i saldi risultanti dal bilancio di chiusura e quelli di apertura del bilancio assoggettato a revisione, esaminando, preliminarmente, i meccanismi utilizzati in tale ambito dalla società e valutando, sulla base dei risultati ottenuti, se procedere a effettuare test di validità ad hoc.

Operativamente, il revisore, come suggerito nel documento del CNDCEC “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” (di aprile 2018), può decidere di richiedere al personale amministrativo della società i bilanci di verifica e predisporre un foglio di lavoro dove, in corrispondenza dei singoli codici dei conti di Stato patrimoniale vengono messi a confronto i saldi di chiusura con quelli di apertura, evidenziando eventuali discrepanze.

Terminata tale fase, il professionista si dedicherà alle procedure di verifica sulla corretta valutazione dei saldi contabili di apertura, che assumono diversi connotati a seconda delle voci di bilancio interessate. Per quanto riguarda le immobilizzazioni, il revisore deve, in primo luogo, accertare se sono stati applicati correttamente i principi contabili di riferimento, volgendo particolare attenzione alla capitalizzazione dei costi, alla determinazione della vita utile dei beni e all’individuazione di eventuali perdite di valore. Sarà, poi, necessario reperire la documentazione (quali fatture, contratti, evidenze di operazioni straordinarie, ecc.) a supporto degli investimenti più significativi risultanti dalla contabilità ed effettuate test sulla corretta determinazione dei relativi fondi di ammortamento.

Tipologie diverse di analisi attengono, invece, alle diverse componenti del capitale circolante netto di apertura. In particolare, con riferimento ai crediti e ai debiti commerciali è possibile acquisire elementi probativi selezionando e analizzando, rispettivamente, incassi e pagamenti avvenuti in corso di esercizio o, alternativamente, valutare, nell’ambito del processo di circolarizzazione, di chiedere conferma ai soggetti selezionati sia dei saldi di apertura che di quelli di chiusura del periodo amministrativo revisionato.

Più delicata e complessa si presenta la verifica dei saldi iniziali delle rimanenze di magazzino a causa dei seguenti fattori:
– il revisore, avendo assunto l’incarico successivamente alla chiusura dell’esercizio precedente, non ha potuto partecipare alle conte fisiche di fine anno;
– nelle nano-imprese le scritture ausiliarie di magazzino sono spesso inesistenti o poco affidabili;
– nei casi di nomina dell’auditor avvenuta in prossimità della fine del 2019, l’attività di riconciliazione a ritroso con le quantità iniziali risulta impegnativa anche in presenza di procedure di magazzino affidabili.

Come evidenziato nel documento “La revisione legale nelle «nano-imprese» – Riflessi e strumenti operativi”, pubblicato nella versione definitiva dal CNDCEC la scorsa settimana, qualora le suddette limitazioni nelle procedure di revisione dovessero portare il professionista a concludere che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, sarà necessario emettere un giudizio con rilievi.

Per quanto riguarda, infine, le poste di natura finanziaria, le principali fonti di informazione possono essere rappresentate dagli estratti di conto corrente (per i crediti e i debiti verso banche), supportati da eventuali prospetti di riconciliazione predisposti dalla società, e dai piani di finanziamento o da altra documentazione inviati periodicamente dagli istituti finanziari (relativi a finanziamenti, mutui e strumenti finanziari derivati).