Disponibile on line una procedura che consente di indicare eventuali anomalie nei dati trasmessi

Di Corinna COSENTINO

Con una FAQ pubblicata il 17 gennaio 2020 sul sito di assistenza del portale Fatture e Corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la procedura utilizzabile dai commercianti al minuto al fine di “tenere traccia” dei corrispettivi errati trasmessi in via telematica.

I soggetti interessati sono coloro che, effettuando operazioni escluse dall’obbligo di fatturazione ex art. 22 del DPR 633/72, sono tenuti a memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, nel rispetto delle regole tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016. Nello specifico, la procedura è rivolta a coloro che hanno effettuato la trasmissione dei dati all’Agenzia, ma riscontrano anomalie nei dati inviati.

L’anomalia può essere segnalata all’interno dell’area di consultazione del portale Fatture e Corrispettivi. Infatti, nella sezione “Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi”, accedendo al link “Ricevute file corrispettivi telematici”, è possibile risalire al dettaglio della trasmissione errata tramite gli appositi parametri di ricerca (data o identificativo della trasmissione) e, una volta effettuata la verifica, segnalare l’errore. A tal fine, occorrerà inserire apposito “flag” nella casella “Trasmissione anomala” e indicarne obbligatoriamente la motivazione.

Nella FAQ pubblicata lo scorso 17 gennaio si rappresenta, in particolare, l’ipotesi in cui lo “stato” della trasmissione effettuata risulti “anomalo”. Si ricorda, al riguardo, la necessità, da un lato, di contattare l’installatore del registratore telematico per modificarne le impostazioni, dall’altro, la necessità di liquidare correttamente l’imposta.

In base alle specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi (§ 2.7.1 della versione 9.0 pubblicata il 23 dicembre 2019), la procedura di segnalazione delle anomalie (disponibile anche tramite servizio “REST”) è utilizzabile in tutti i casi in cui l’esercente “individui una rilevazione e/o trasmissione di dati errati o parziali dovuti a malfunzionamenti di registratori telematici o ad elementi terzi non imputabili agli RT stessi” e, dunque, anche quando la trasmissione risulti “accolta” ma gli importi siano errati.

In ogni caso, secondo quanto precisato nelle specifiche tecniche, la procedura non consente di inviare file correttivi di dati già trasmessi. Perciò essa permette soltanto di segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore e la relativa motivazione.

È opportuno ricordare che all’interno del portale Fatture e Corrispettivi sono disponibili anche le c.d. “procedure di emergenza” (area “Corrispettivi”, sezione “Servizi per i Gestori ed Esercenti”). Queste ultime consentono di:
– effettuare l’upload del file contenente i dati dei corrispettivi, estratto dal registratore telematico, nel caso in cui l’invio non sia possibile per l’assenza di rete internet o per problemi di connettività del dispositivo;
– imputare manualmente i dati di riepilogo dei corrispettivi qualora il registratore risulti fuori servizio;
– recuperare alcune situazioni di scarto dovute a specifiche tipologie di errori connessi all’impostazione della “Data Ora Rilevazione” o all’assenza della matricola del punto cassa connesso al Server RT.

Infine, occorre distinguere l’ipotesi in cui il file sia stato scartato e non sia “recuperabile” tramite la procedura di emergenza appena descritta. In tal caso, le informazioni si considerano non trasmesse. Di conseguenza, l’esercente sarà tenuto ad effettuare una nuova trasmissione con il file corretto.

Secondo quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 (modificato da ultimo con provv. 20 dicembre 2019 n. 1432217), il nuovo invio deve essere effettuato entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. Tuttavia, alla luce del fatto che gli esercenti (al di là delle semplificazioni previste nei primi sei mesi di applicazione dell’obbligo) hanno a disposizione dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per trasmettere i dati (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015) e che le informazioni scartate si considerano non trasmesse, ci si potrebbe chiedere se un file inviato e scartato il giorno successivo a quello di effettuazione possa essere ritrasmesso in modo corretto anche oltre il suddetto limite dei cinque giorni. In termini sistematici, il limite dei cinque giorni potrebbe forse considerarsi applicabile nelle ipotesi in cui il file venga scartato in prossimità della scadenza dei dodici giorni calcolati a partire da quello di effettuazione.