I forfetari sono a loro volta obbligati al rilascio della certificazione quando abbiano operato ritenute in qualità di sostituti d’imposta
La compilazione della Certificazione Unica 2020 interessa i soggetti in regime forfetario sotto due profili:
– quali destinatari della certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta che abbiano corrisposto loro compensi o provvigioni nel corso del 2019;
– quali obbligati al rilascio della certificazione ai contribuenti-sostituiti cui abbiano erogato somme assoggettate a ritenuta alla fonte nel corso del 2019.
In relazione ai compensi e alle provvigioni erogati a persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che si sono avvalse nel 2019 del regime forfetario ex L. 190/2014 (oppure del regime di vantaggio ex DL 98/2011), i sostituti d’imposta sono tenuti a rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica 2020, anche se non sono state operate ritenute.
A tale riguardo, in base alle istruzioni alla compilazione della modulistica, deve essere compilata la parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi:
– specificando la tipologia reddituale cui afferiscono le somme corrisposte (es. A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale; Q o R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio; W – corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto);
– indicando il medesimo importo nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto” e nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”.
Si ricorda che da tale ammontare è escluso il contributo integrativo alle Casse previdenziali private, mentre va computata la maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS.
Per quanto concerne gli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta, i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73, ad eccezione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 comma 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019).
Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 4.2).
Da tale quadro si ricava come i soggetti in regime forfetario siano obbligati al rilascio della Certificazione Unica 2020 ai soggetti cui abbiano erogato nel 2019:
– somme a titolo di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, riportando, oltre ai dati previdenziali e assistenziali, anche quelli fiscali;
– somme a diverso titolo sulle quali è stata facoltativamente operata la ritenuta alla fonte (es. sul compenso per la prestazione resa nel 2019 al forfetario dal professionista in regime ordinario).
Invece, la Certificazione Unica non deve essere rilasciata con riferimento a quelle somme per le quali il soggetto forfetario non abbia rivestito la qualifica di sostituto d’imposta, non operando la ritenuta alla fonte ordinariamente prevista in forza della specifica dispensa riconosciuta dall’art. 1 comma 69 della L. 190/2014.
Per tali somme, nel quadro RS del modello REDDITI PF (righi da RS371 a RS373 nel modello REDDITI 2019), il contribuente forfetario indicherà il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Il prospetto deve essere compilato facendo riferimento ai redditi e ai compensi pagati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non sia stata effettuata. La compilazione dei righi preposti deve avvenire, ad esempio, anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica ex art. 1 comma 67 della L. 190/2014 (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 4.2.3).
La Certificazione Unica 2020, relativa al 2019, deve essere consegnata al contribuente-sostituito entro il 31 marzo 2020.
Per quanto riguarda la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche 2020 devono essere trasmesse entro:
– il 9 marzo 2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato), se rilevanti ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata (es. le CU che i forfetari rilasciano ai lavoratori dipendenti avuti nel 2019);
– il termine di presentazione del modello 770/2020, coincidente con il 2 novembre 2020 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato), se non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (es. le CU relative ai compensi e alle provvigioni erogate nel 2019 a forfetari).