Non è stato ancora adottato il provvedimento che definisce le modalità operative
A partire dal 2020, sono previste alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio. Il provvedimento attuativo non è stato ancora emanato, motivo per cui gli operatori sono in difficoltà nell’individuare le corrette modalità di gestione delle dichiarazioni di intento, in questa prima parte dell’anno.
L’art. 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha previsto, principalmente, le seguenti novità:
– l’eliminazione dell’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
– l’indicazione nelle fatture emesse (o nelle dichiarazioni doganali) degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
– la soppressione di alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro);
– l’inasprimento della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni “si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore” della L. 58/2019, ossia dal 2020. Le modalità operative per l’attuazione delle stesse sono da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarebbe stato da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 58/2019, dunque, entro il 29 agosto 2019.
La formulazione del predetto art. 12-septies del DL 34/2019 appare per molti versi sufficientemente precisa e potrebbe indurre a ritenere che l’applicazione delle semplificazioni ivi stabilite sia possibile, anche in assenza del provvedimento.
In termini sistematici, tuttavia, la circostanza che il legislatore abbia previsto l’adozione di un provvedimento attuativo, sembrerebbe rendere opportuno attendere l’emanazione dello stesso, prima di conformarsi alla nuova disciplina.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, la condotta più prudente appare essere quella di continuare a consegnare o inviare la dichiarazione di intento al fornitore, unitamente alla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
D’altra parte, anche se il predetto obbligo fosse da considerare già effettivamente soppresso, non sussisterebbe alcuna violazione, nella misura in cui l’esportatore abituale continui a consegnare al fornitore, su base volontaria, la lettera di intento con la ricevuta di trasmissione. In questo modo, senza necessità di ulteriori comunicazioni, il fornitore è a conoscenza degli estremi del protocollo di ricezione della lettera d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate e si fugano i dubbi circa il trattamento IVA da applicare all’operazione (si veda “Lettere di intento con sanzioni rafforzate” del 30 dicembre 2019).
Se consentito dal software gestionale utilizzato, nelle fatture emesse nei confronti dell’esportatore abituale potrebbe essere raccomandabile indicare gli estremi, sia della dichiarazione di intento (data e numero), sia del protocollo di ricezione della stessa. In questo modo, è possibile assolvere all’obbligo previsto dall’art. 1 del DL 746/83 nella formulazione ante e post modifiche del DL 34/2019.
Considerata anche l’esigenza di adottare una soluzione agevole sotto il profilo operativo, si osserva che la sola indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento dovrebbe risultare sufficiente, visto che gli stessi permettono di individuare in modo univoco la lettera d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
Sulla base di quanto era stato chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate (27 novembre 2018 e 21 dicembre 2018), gli estremi della dichiarazione di intento e/o del protocollo di ricezione potrebbero essere indicati in uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura elettronica come, per esempio:
– il campo “Causale”;
– ovvero, a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.
È possibile, comunque, che, come già avvenuto in passato in simili frangenti, l’Agenzia delle Entrate, faccia salvi eventuali comportamenti difformi, adottati in buona fede, rispetto alla norma che sarà ritenuta applicabile.